Il 2 agosto 2026 segna l’entrata in vigore degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. “AI Act”). Da questa data, fornitori e deployer di sistemi di IA che generano o manipolano contenuti sintetici – immagini, audio, video e testo – dovranno conformarsi a regole specifiche di disclosure verso il pubblico.
Un’eccezione importante: i fornitori di sistemi di IA (inclusi i modelli di IA per finalità generali) che generano contenuti sintetici audio, immagini, video o testo e che sono stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 beneficiano di un termine esteso al 2 dicembre 2026, come previsto dal Digital Omnibus Package.
Obblighi dei fornitori (Art. 50, commi 1 e 2)
L’art. 50, commi 1 e 2, impone ai fornitori di sistemi di IA di garantire che i contenuti sintetici generati siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Si tratta di un obbligo tecnico a monte, che grava su chi sviluppa e immette sul mercato il sistema di IA.
Obbligo n. 1 per i deployer: Deepfake
I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» devono rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Ricordiamo che per “deep fake” l’art. 3, punto 60, intende: «un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona».
Esempi pratici:
- un video generato dall’IA con l’avatar di un CEO aziendale che comunica risultati finanziari;
- un’immagine manipolata dall’IA che mostra due calciatori in uno stadio in una situazione mai verificatasi.
L’obbligo non si applica se l’uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.
Contenuti artistici, creativi, satirici o fittizi: regime alleggerito
Qualora il contenuto faccia parte di un’opera o programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza si limitano all’obbligo di “rivelare l’esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera”.
Ad esempio, un’immagine di un politico manipolata dall’IA a fini di critica satirica beneficia di questo regime più leggero.
Obbligo n. 2 per i deployer: testo generato dall’IA su questioni di interesse pubblico
I deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico devono rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente.
Esempi:
- un riassunto generato dall’IA di una delibera del consiglio comunale;
- report per investitori di una società manipolati tramite IA.
Esenzione per revisione umana e controllo editoriale
L’obbligo di disclosure per il testo non si applica se il contenuto generato dall’IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.
In pratica: un articolo di giornale redatto con l’ausilio dell’IA ma rivisto e approvato da un direttore responsabile che ne assume la responsabilità editoriale è esente dall’obbligo di etichettatura.
Chi è soggetto a questi obblighi?
Gli obblighi dell’art. 50, comma 4, si applicano ai deployer “professionali”, ossia a chi utilizza un sistema di IA nell’ambito della propria attività professionale. L’utente privato che genera un contenuto con un’app di IA per uso personale non è soggetto a questi obblighi. La qualifica di “deployer” richiede l’utilizzo del sistema sotto la propria autorità nel contesto di un’attività professionale.
Cosa fare adesso?
Con la scadenza del 2 agosto 2026 alle porte, i deployer professionali dovrebbero:
- mappare i sistemi di IA in uso che generano o manipolano contenuti sintetici (immagini, audio, video e testo);
- valutare se i contenuti prodotti rientrano nella definizione di «deep fake» o sono pubblicati su questioni di interesse pubblico, anche tramite specifiche policy;
- verificare se si applica l’esenzione per revisione umana/controllo editoriale;
- implementare procedure di disclosure chiare e visibili per gli utenti finali;
- documentare le misure adottate per dimostrare la conformità.
È importante ricordare che anche i contenuti generati prima del 2 agosto 2026, ma pubblicati a partire da tale data, potrebbero essere soggetti ai requisiti di trasparenza previsti dall’AI Act.
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