La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra principio di precauzione, obblighi di sicurezza del prodotto e diritto del consumatore a un’informazione completa, in relazione ai rischi – seppur ancora scientificamente incerti – connessi all’esposizione prolungata alle radiofrequenze emesse dai telefoni cellulari.
La pronuncia ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Bologna, affermando che l’assenza di una prova scientifica certa del nesso tra esposizione alle onde elettromagnetiche e insorgenza di patologie tumorali non è sufficiente a escludere gli obblighi informativi gravanti sul produttore, né il danno derivante dalla violazione del diritto del consumatore a compiere scelte consapevoli.
Il contesto della decisione
La vicenda trae origine dalla causa promossa da una consumatrice che, dopo aver acquistato nel 2016 uno smartphone di una nota casa produttrice e averne fatto un uso particolarmente intenso – anche in condizioni di scarsa ricezione e in prossimità di figlie minorenni – apprendeva nel 2018 della classificazione, da parte dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, delle radiofrequenze come potenzialmente associate a un aumento del rischio di alcune patologie tumorali.
La ricorrente lamentava l’assenza, sulla confezione e nella manualistica, di avvertenze chiare e visibili sui rischi da radiofrequenze e sulle precauzioni idonee a ridurre l’esposizione, sostenendo la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione: se adeguatamente informata, avrebbe modificato le proprie abitudini d’uso, evitando di tenere il dispositivo a contatto con il corpo o vicino al letto e privilegiando l’utilizzo di auricolari o del vivavoce. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bologna avevano respinto la domanda, valorizzando la conformità del prodotto agli standard tecnici (marcatura CE e valori SAR) e l’assenza di evidenze scientifiche conclusive.
Conformità tecnica e sicurezza del prodotto
La Corte ribadisce che la nozione di “prodotto sicuro” non si esaurisce nel rispetto degli standard normativi o nella presenza della marcatura CE, ma ricomprende anche il difetto di informazione, allorché il bene sia privo delle istruzioni e delle avvertenze necessarie a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore.
L’osservanza dei parametri tecnici, in altri termini, non esonera il produttore dall’adozione di ulteriori cautele quando ciò sia necessario a tutelare la salute dell’utente.
Principio di precauzione e diligenza professionale
La Cassazione supera l’impostazione del giudice di merito che aveva confinato il principio di precauzione (art. 191 TFUE) nella sola sfera pubblicistica. Il raccordo tra tale principio e i rapporti tra privati è assicurato dalla diligenza professionale ex art. 1176 c.c.: l’operatore qualificato non è tenuto soltanto all’osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma deve adottare tutte le misure prudenziali e informative che, secondo un giudizio ex ante, risultino necessarie o anche solo opportune a evitare danni alla salute dell’utente.
In questa cornice si colloca il richiamo al principio ALARA (“as low as reasonably achievable”), quale criterio di governo dei rischi derivanti dall’esposizione a fattori potenzialmente nocivi anche in assenza di piena certezza scientifica sulla loro pericolosità. L’incertezza scientifica, precisa la Corte, non costituisce fattore esimente dall’obbligo di informare, ma anzi il presupposto che impone di attivarsi in funzione preventiva a tutela della sicurezza dei prodotti. L’informazione, inoltre, non può ridursi a un’avvertenza generica, dovendo essere idonea a consentire al destinatario una corretta valutazione dei rischi e dei benefici e l’adozione delle necessarie precauzioni.
Danno risarcibile
Sul versante del danno, la Corte censura la decisione impugnata anche per aver limitato l’esame al mero timore soggettivo. Il pregiudizio risarcibile può consistere nella lesione del diritto all’autodeterminazione, ossia nell’impossibilità di scegliere consapevolmente se e come utilizzare il prodotto per difetto delle informazioni necessarie. Resta fermo l’onere per il consumatore di dimostrare, anche mediante presunzioni, che una corretta informazione avrebbe determinato scelte diverse: il mero timore astratto, di per sé, non è risarcibile.
Di particolare rilievo è l’apertura verso rimedi in forma specifica. Il giudice del rinvio dovrà valutare non soltanto l’eventuale tutela risarcitoria, ma anche l’adozione di misure concrete da parte del produttore, quali l’integrazione delle avvertenze fornite agli utenti e l’eventuale dotazione di accessori – ad esempio auricolari – idonei a ridurre l’esposizione alle emissioni elettromagnetiche, anche laddove il rischio sia soltanto potenziale.
Conclusioni
La pronuncia appare destinata a incidere sul contenzioso consumeristico dei prossimi anni e offre un utile riferimento nella valutazione degli obblighi informativi in contesti caratterizzati da incertezza scientifica, imponendo agli operatori una gestione della comunicazione del rischio che non si traduca nel trasferimento dell’incertezza sul consumatore.
Su un argomento affine, può essere di interesse “il “flag” non è una firma: clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. e contratti telematici dopo Cass. ord. n. 20945/2026“

