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La NIS 2 in Italia è passata dalla registrazione all’applicazione concreta. Per i soggetti inseriti nell’elenco NIS ad aprile 2025 il termine di 18 mesi per le misure di base è scaduto proprio questo mese, la notifica degli incidenti è obbligatoria da gennaio e il ciclo annuale di dichiarazioni e aggiornamenti ormai procede in automatico, che i vertici aziendali se ne occupino o meno.

Il 19 ottobre 2026 questi temi sono stati affrontati in un confronto diretto con il Dott. Davide Nardacci, Vice Capo Divisione NIS e discipline unionali dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. L’Avv. Giulia Zappaterra ha aperto l’incontro con il punto sullo stato di attuazione; è seguito il dibattito, condotto dall’Avv. Giulio Coraggio, con la maggior parte delle domande arrivate dal pubblico. La registrazione e le slide sono disponibili in fondo all’articolo.

Di seguito i punti di maggiore rilievo per le imprese.

1. A che punto è la NIS 2 in Italia

L’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2555 con il D.Lgs. 138/2024, in vigore dal 16 ottobre 2024. Da allora ACN ha costruito il regime attraverso una serie di determinazioni, ed è questa la ragione per cui molte organizzazioni faticano a ricostruire che cosa si applica e da quando.

Le tappe principali dei primi due anni sono le seguenti:

  1. prima registrazione sul Portale ACN entro il 28 febbraio 2025;
  2. inserimento nell’elenco NIS e relative comunicazioni ad aprile 2025;
  3. designazione del referente CSIRT entro il 31 dicembre 2025;
  4. obbligo di notifica degli incidenti significativi dal 15 gennaio 2026;
  5. prima categorizzazione di attività e servizi entro il 30 giugno 2026;
  6. misure di base dovute a ottobre 2026 per i soggetti inseriti nel 2025 (18 mesi dalla comunicazione di inserimento).

Per i soggetti inseriti per la prima volta nel 2026 il calendario è diverso: la Determinazione ACN 127434/2026 fissa al 31 luglio 2027 il termine per le misure di base e al 1° gennaio 2027 l’avvio dell’obbligo di notifica.

Restano due fronti aperti da seguire con attenzione. La proposta di modifica mirata della NIS 2, presentata dalla Commissione il 20 gennaio 2026, è ancora in negoziazione; il 18 settembre 2026, inoltre, ACN ha avviato nell’ambito del Tavolo NIS la consultazione sulle misure rafforzate.

2. La NIS 2 in Italia è diventata un calendario annuale di compliance

Il cambiamento più sottovalutato riguarda la natura ricorrente degli adempimenti. Gli artt. 7 e 30 del D.Lgs. 138/2024 e la Determinazione ACN 127437/2026 fissano finestre che si ripetono ogni anno:

  1. dal 1° gennaio al 28 febbraio: dichiarazione annuale sul Portale ACN (definitiva dopo 10 giorni; le dichiarazioni tardive sono sanzionabili);
  2. entro il 31 marzo: aggiornamento dell’elenco NIS da parte di ACN; la comunicazione di inserimento fa decorrere i termini;
  3. dal 15 aprile al 31 maggio: aggiornamento di dati e ruoli ed elenco dei fornitori rilevanti;
  4. dal 1° maggio al 30 giugno: categorizzazione di attività e servizi, con riscontro di ACN entro 90 giorni (prorogabili);
  5. in qualsiasi momento: notifica degli incidenti significativi e aggiornamento dei dati in caso di variazioni.

Nei gruppi con più società italiane il problema, nella pratica, è quasi sempre la continuità dei ruoli. Il punto di contatto o il referente CSIRT cambia lavoro, nessuno ha la delega e la finestra si chiude. Un calendario interno con sostituti nominativamente individuati è la misura più economica che esista.

3. Soggetto essenziale o importante: la qualificazione decide tutto

La distinzione tra soggetti essenziali e importanti incide su misure, vigilanza ed esposizione sanzionatoria:

  1. soggetti essenziali: 43 misure e 116 requisiti, vigilanza ex ante ed ex post, sanzione massima di 10 milioni di euro o del 2% del fatturato mondiale;
  2. soggetti importanti: 37 misure e 87 requisiti, vigilanza solo ex post, sanzione massima di 7 milioni di euro o dell’1,4% del fatturato mondiale.

Le specifiche di base sono contenute nella Determinazione ACN 379907/2025. Le entità finanziarie soggette a DORA seguono un regime speciale per misure e notifiche e sono esonerate da referente CSIRT e categorizzazione, salvo adesione volontaria.

L’azione consigliata è semplice, ma raramente viene svolta con rigore: verificare la qualificazione di ciascuna società del gruppo, perché holding e società operative ricadono spesso in categorie diverse, con termini diversi.

4. Gli obblighi degli organi di amministrazione nella NIS 2: l’approvazione non si delega

L’art. 23 del D.Lgs. 138/2024 impone agli organi di amministrazione e direttivi di approvare le modalità di attuazione delle misure di gestione dei rischi, sovraintendere all’attuazione degli obblighi, rispondere delle violazioni e seguire (e promuovere) una formazione periodica.

Le FAQ di ACN di luglio 2026 hanno chiarito alcuni punti su cui i consigli di amministrazione continuano a interrogarsi:

  1. l’approvazione è riservata all’organo e non è delegabile, mentre l’esecuzione può essere delegata;
  2. l’organo approva l’impostazione generale, non ogni singola misura tecnica;
  3. la supervisione deve essere continua e supportata da flussi informativi strutturati;
  4. la formazione deve essere sostanziale, e una sessione di awareness occasionale non basta.

È l’area in cui l’esposizione personale è più concreta. Servono una delibera di approvazione, un piano formativo per l’organo e una reportistica periodica, con contenuti e cadenza definiti internamente e documentati.

5. Catena di fornitura e notifica degli incidenti

L’art. 24 richiede un approccio multirischio che copre analisi dei rischi, gestione degli incidenti, continuità operativa e backup, sicurezza della catena di approvvigionamento, sviluppo sicuro, verifica dell’efficacia, igiene informatica e formazione, crittografia, controllo degli accessi e MFA. Sui fornitori occorre valutare vulnerabilità, qualità dei prodotti e pratiche di sviluppo sicuro e, dal 2026, trasmettere ogni anno l’elenco dei fornitori rilevanti (ICT o non fungibili) tra il 15 aprile e il 31 maggio.

Una recente sentenza mostra le conseguenze di un rapporto con il fornitore documentato male: in un caso di ransomware deciso dal Tribunale di Varese, metà del danno è rimasta a carico del cliente.

Per gli incidenti significativi l’art. 25 prevede quattro passaggi:

  1. pre-notifica entro 24 ore dalla conoscenza dell’incidente;
  2. notifica entro 72 ore, con una valutazione iniziale di gravità e impatto;
  3. relazione intermedia, su richiesta del CSIRT;
  4. relazione finale (o sui progressi, se l’incidente è ancora in corso) entro un mese.

Le linee guida ACN del 31 dicembre 2025 richiedono un processo per fasi e un piano di gestione degli incidenti documentato. Se l’incidente coinvolge anche dati personali, le 72 ore del GDPR corrono in parallelo e le discipline di settore possono aggiungere ulteriori termini. La catena di escalation, e la reperibilità del referente CSIRT alle due di notte di una domenica, è il punto in cui la maggior parte dei piani si rompe.

6. Cosa devono fare ora le imprese

  1. Verificare qualificazione e termini di ciascuna società del gruppo, in particolare di quelle inserite nel 2025, le cui misure di base sono scadute questo mese.
  2. Costruire un calendario interno delle finestre annuali, con sostituti nominati per ogni ruolo sul Portale.
  3. Far approvare formalmente all’organo di amministrazione l’impostazione delle misure e pianificarne la formazione.
  4. Mappare fornitori e contratti e allineare le clausole di notifica al termine NIS 2 di 24 ore.
  5. Testare la catena di escalation degli incidenti, anche fuori dall’orario d’ufficio.

Per un inquadramento sull’evoluzione della disciplina è disponibile anche l’articolo CyberItalia: dalla Direttiva NIS 1 alla NIS 2 in pillole, mentre i dati sugli oltre 21.800 soggetti NIS sono analizzati nel commento alla Relazione ACN al Parlamento 2025.

Di seguito la presentazione mostrata durante l’evento e la registrazione del webinar.

Webinar su NIS 2 con ACNWebinar su NIS 2 con ACN (DLA 19.10.2026)(PDF)

La versione inglese dell’articolo è disponibile su GamingTechLaw.

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