La Commissione europea, il 5 novembre 2024, ha trasmesso all’Italia un parere circostanziato (C (2024) 7814) redarguendo l’Italia, quasi articolo per articolo, in ordine al disegno di legge in materia di AI. Sono state rilevate criticità in più punti, anche tra le disposizioni relative al rapporto tra Intelligenza Artificiale e diritto d’autore.
Ad aprile 2024, è stato approvato un disegno di legge che introduce misure per disciplinare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nel rispetto del quadro normativo europeo e dei diritti fondamentali, incluso il diritto d’autore. Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Il testo prevede disposizioni specifiche volte a garantire trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti degli utenti rispetto ai contenuti generati o modificati tramite sistemi di IA. Tuttavia, alcune disposizioni del DDL hanno sollevato osservazioni da parte della Commissione europea, che ha richiesto modifiche per evitare sovrapposizioni con il Regolamento europeo sull’IA. Tra gli articoli interessati rientrano anche quelli dedicati al rapporto tra Intelligenza Artificiale e Diritto d’autore.
In particolare, il DDL affronta il tema del diritto d’autore legato all’IA, seguendo principalmente due linee di intervento:
- l’Identificazione dei contenuti generati da sistemi di Intelligenza Artificiale (articolo 23);
- la tutela del diritto d’autore delle opere generate con ausilio dell’Intelligenza Artificiale (articolo 24).
L’articolo 23 introduce l’obbligo di identificare i contenuti prodotti o modificati da IA con un segno visibile, come una filigrana con l’acronimo “IA”, oppure con un annuncio audio per i contenuti sonori. L’identificazione deve essere presente all’inizio e alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria, con alcune eccezioni per contenuti manifestamente artistici o satirici. L’obiettivo è garantire che gli utenti siano consapevoli della natura artificiale dei contenuti con cui interagiscono.
L’articolo 24 invece, modifica la legge sul diritto d’autore, introducendo una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di Intelligenza Artificiale. Le principali previsioni includono:
- Riconoscimento della titolarità dei diritti: i contenuti generati da sistemi di IA non possono essere considerati opere dell’ingegno ai sensi della legge sul diritto d’autore, a meno che non vi sia un contributo umano creativo.
- Licenze obbligatorie per l’uso di opere protette: i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale devono ottenere licenze specifiche per l’utilizzo di opere protette da diritto d’autore durante l’addestramento dei modelli.
Nel suo parere del novembre 2024, la commissione ha espresso preoccupazioni in particolare sulle disposizioni contenute all’articolo 23, evidenziandone il rischio di sovrapposizioni con il Regolamento europeo sull’IA. In particolare:
- L’ Articolo 23, comma 1, lettera b), il quale prevede che i contenuti prodotti dai sistemi di IA debbano essere chiaramente riconoscibili mediante un segno visibile con l’acronimo “IA” o mediante un annuncio audio., è stato ritenuto ridondante dalla Commissione rispetto agli obblighi di cui all’articolo 50, paragrafi 2 e 4, del Regolamento europeo sull’IA; e
- Articolo 23, comma 1, lettera c): la norma che impone ai fornitori di piattaforme video di tutelare il pubblico da contenuti informativi generati o modificati con IA, presentandoli come reali, è stata giudicata poco chiara e sovrapposta agli articoli 50, commi 1, 2 e 4, del Regolamento europeo sull’IA.
Nel parere, la Commissione ha infine richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause 34/73, Fratelli Variola, e 50/76, Amsterdam Bulb), ribadendo che è vietato agli Stati membri duplicare le disposizioni di un regolamento europeo nel diritto nazionale e quindi nascondere la loro origine nel diritto dell’Unione.
Nonostante, dunque, le buone intenzioni le osservazioni della Commissione sottolineano il rischio che alcune disposizioni del DDL italiano risultino non conformi al diritto dell’Unione. Sebbene infatti l’intenzione del legislatore italiano fosse quella di rafforzare la trasparenza e la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’IA, le previsioni introdotte potrebbero generare conflitti normativi, ostacolando l’applicazione uniforme del Regolamento europeo sull’IA.
Su un argomento simile può essere di interesse l’articolo “Normativa sull’AI in Europa: il nuovo disegno di legge sull’AI introduce in Italia peculiarità locali rispetto all’AI Act europeo“