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Lo scorso 10 settembre, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato le decisioni di esecuzione della Commissione europea che fissavano gli importi dovuti da due operatori qualificati come very large online platforms (“VLOP”) a titolo di contributi per le attività di vigilanza ai sensi del Regolamento UE 2022/2065 (“Digital Services Act” o “DSA”). Il Tribunale ha tuttavia disposto il mantenimento temporaneo degli effetti degli atti annullati per un massimo di dodici mesi dalla definitività della sentenza, al fine di preservare la certezza del diritto e la continuità delle attività di vigilanza.

I VLOP sono fornitori di piattaforme online che, in ragione del superamento di determinate soglie che esprimono la quantità di utenti all’interno dell’UE, sono qualificati come di “dimensioni molto grandi” ai sensi del DSA.

A norma di tale Regolamento, i VLOP (tra gli altri) – in ragione, appunto, delle loro dimensioni – sono tenuti a rispettare specifici obblighi. Inoltre, la Commissione può imporre in capo a tali operatori dei contributi annuali, determinati in misura proporzionale al numero medio mensile di destinatari attivi dei servizi di tali providers, al fine di finanziare le attività di vigilanza esercitate dalla Commissione ai sensi del DSA. Le attività di vigilanza della Commissione ricomprendono, tra l’altro, la designazione dei VLOPs, la creazione e manutenzione di specifiche banche dati e sistemi per la condivisione di informazioni, la gestione dei canali adibiti alle segnalazioni e comunicazioni rivolte alla Commissione e altre attività quali quelle di verifica e applicazione di misure correttive nei confronti degli operatori.

Gli importi dei contributi dovuti dai VLOP vengono determinati dalla Commissione con decisione di esecuzione.

Nel caso in commento, i VLOP destinatari delle decisioni di esecuzione – poi annullate – della Commissione hanno proposto ciascuna ricorso al Tribunale UE avverso le stesse.

Il Tribunale UE ha quindi annullato le decisioni impugnate ritenendo che la Commissione non avrebbe potuto stabilire la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di utenti attivi dei VLOP mediante decisioni di esecuzione. Secondo il Tribunale, infatti, essendo tale parametro un elemento essenziale per il calcolo del contributo dovuto dai VLOP, la sua determinazione avrebbe richiesto l’adozione di un atto delegato in base a quanto previsto dal DSA.

Il DSA prevede infatti che la Commissione è tenuta a definire, con atti delegati, la metodologia e le procedure dettagliate per la determinazione dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza.

Il Tribunale UE ha comunque ritenuto che le decisioni impugnate non fossero affette da vizi tali da esonerare i ricorrenti dall’obbligo di versare il contributo relativo all’attività di vigilanza della Commissione per il 2023 e ha pertanto disposto la conservazione degli effetti delle decisioni annullate “fino a che siano adottati i provvedimenti necessari che l’esecuzione della […] sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la […] sentenza diviene definitiva” e, quindi, fino all’adozione di un atto delegato avente ad oggetto i contributi dovuti dai VLOP.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La Commissione apre un’indagine nei confronti di un social network per violazione delle disposizioni contenute nel DSA”.

Autori: Massimo D’Andrea, Flaminia Perna, Arianna Porretti 

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