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Con il provvedimento n. 573 del 1° ottobre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un avvertimento formale nei confronti della società ICF Technology, Inc., titolare del sito web CamHub.com, in relazione a gravi criticità riscontrate nel trattamento dei dati personali effettuato tramite tale piattaforma. La decisione trae origine da una precedente istruttoria che ha evidenziato come CamHub, sito che offre un servizio di video streaming di contenuti sessualmente espliciti, fosse coinvolto nella diffusione illecita di filmati estratti da sistemi di videosorveglianza domestici (“IP Cam”) non protetti, collocati sul territorio italiano.

Nonostante la momentanea non fruibilità del sito, la pagina contenente i termini e le condizioni del servizio, nonché la relativa informativa sulla privacy, risultano tuttora accessibili, consentendo una verifica della natura e delle modalità del trattamento dei dati. Si legge che CamHub si definisce un servizio interattivo, gratuito e a pagamento, che consente ai propri fornitori (“performer”) di caricare contenuti multimediali pubblicamente visibili, tra cui immagini, video, suoni e testi, anche sessualmente espliciti, che possono essere visionati all’interno di specifiche chat room e contenere immagini in tempo reale.

L’attività istruttoria ha messo in luce l’esistenza di trattamenti di dati personali non conformi alla normativa vigente, in particolare riguardo alla raccolta di immagini e video provenienti da videocamere posizionate in luoghi privati nel territorio italiano. Tali immagini, riproducenti momenti di vita privata di persone fisiche, sono da considerarsi dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con l’aggravante che frequentemente si tratta di dati appartenenti a categorie particolari (di cui agli artt. 4 n. 1 e 9) che richiedono specifiche protezioni. La raccolta e diffusione di tali contenuti, effettuata senza il consenso degli interessati e senza alcuna base giuridica legittima (artt. 6, 9 GDPR), configura una grave violazione del diritto alla riservatezza e della dignità delle persone coinvolte. Per di più, il Garante ha anche rilevato la mancanza di misure tecniche e organizzative adeguate adottate da CamHub per garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati personali, quali la minimizzazione e la sicurezza, che avrebbero dovuto impedire la raccolta e la diffusione di immagini sessualmente esplicite provenienti da IP cam non protette, liberamente accessibili e collocate in luoghi privati sul territorio italiano (es. telecamere di sorveglianza domestiche). Da ciò l’addebito a Cam Hub di aver violato gli artt. 5, 6, 9, 25 e 32 del Regolamento.

Visata la natura particolarmente sensibile delle immagini di cui trattasi, tali da ingenerare elevati rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone riprese, con particolare riferimento alla violazione della loro riservatezza e dignità, l’Autorità ha quindi disposto, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento, un avvertimento formale nei confronti della società ICF Technology, Inc., sottolineando che la prosecuzione delle attività di raccolta e diffusione dei dati personali tramite il sito CamHub, in particolare da IP cam non protette, può configurare una violazione normativa grave e sanzionabile. Il provvedimento è stato adottato con urgenza, in considerazione della gravità della situazione e dell’indifferibilità dell’intervento. Il Garante ha altresì riservato ogni ulteriore attività e provvedimento necessari.

In conclusione, il provvedimento del Garante evidenzia che l’accessibilità tecnica ai dati o alle immagini non corrisponde automaticamente alla liceità del trattamento. Rimane, infatti, la necessità di un rigoroso controllo e di una governance attenta dei trattamenti di dati personali, con particolare riguardo a informazioni sensibili e immagini che possono ledere in modo profondo la sfera privata degli individui. La tutela della riservatezza e della dignità, quindi, viene riconfermata come principio inderogabile anche in relazione ai nuovi modelli di business basati sulla condivisione di contenuti multimediali online e che nessuna apparenza di accessibilità o disponibilità tecnica può giustificare il trattamento illecito di dati personali, specie se appartenenti a categorie particolarmente sensibili.

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