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Il riconoscimento dell’ “importante carattere artistico” ai sensi della Legge d’autore agli allestimenti dei musei: la pronuncia del TAR dell’Emilia Romagna.

Con una sentenza di rilievo per il settore dei beni culturali e del diritto d’autore, lo scorso 8 ottobre il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di qualificare un allestimento museale come opera dell’ingegno dotata di importante carattere artistico (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 8 ottobre 2025, n. 246/2025).

La vicenda trae origine dall’istanza presentata nel 2024 dall’architetto che aveva curato l’allestimento della mostra, con la quale egli aveva chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna di riconoscere al Museo della Storia (noto anche come Palazzo Pepoli Antico) – considerato nel suo insieme, quindi anche con l’allestimento interno da lui progettato –  un “importante carattere artistico” così come previsto dall’art. 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore).

Tale norma attribuisce all’autore dell’opera il diritto morale di rivendicarne la paternità e di opporsi a modifiche che possano arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tale previsione non si estende però all’eccezione rappresentata dalle opere architettoniche, per le quali l’autore non può impedire le modificazioni necessarie alla realizzazione o all’adeguamento dell’opera già costruita, salvo che l’opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale come avente “importante carattere artistico”. In tale ultimo caso, infatti, spetta all’autore medesimo lo studio e l’attuazione delle modifiche da apportare.

Nel caso di specie, la Soprintendenza – ottenuto conforme parere del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee – aveva accolto l’istanza, riconoscendo l’importante carattere artistico non solo all’edificio restaurato, ma anche al suo allestimento museale interno.

A presentare il ricorso avverso il decreto del Ministero della Cultura sono state Genus Bononiae – Musei della Città s.r.l., società della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e la Fondazione stessa, proprietarie di Palazzo Pepoli Antico.

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto sostenendo che il riconoscimento in questione avrebbe trasformato uno strumento di protezione della paternità artistica in un vincolo di immodificabilità del museo, incompatibile con la natura dinamica e comunicativa dell’allestimento. Secondo le esponenti, poi, difettavano presupposti oggettivi e soggettivi per estendere la tutela autorale all’allestimento, il quale era frutto di un lavoro corale di più professionisti e non solo dell’architetto richiedente. Un’ulteriore doglianza riguardava poi la carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto la Soprintendenza non aveva verificato la corrispondenza tra il progetto originario e lo stato attuale dell’allestimento, nel tempo più volte modificato.

Il TAR ha anzitutto chiarito che la finalità dell’art. 20 della legge sul diritto d’autore non è quella di introdurre un vincolo pubblicistico di immodificabilità dell’opera, bensì di tutelare l’interesse personale e morale dell’autore. Da ciò discende che il provvedimento della Soprintendenza – poi recepito dal Ministero – non era viziato da sviamento di potere, poiché la finalità perseguita non era quella di sottoporre il museo a un vincolo di tutela assimilabile a quello previsto per i beni culturali, bensì quella di riconoscere la rilevanza autorale e artistica del progetto dell’architetto.

Rigettato il primo motivo di ricorso, il Tribunale amministrativo ha invece accolto il secondo, ritenendo l’accoglimento dell’istanza dell’architetto privo di presupposti logici e giuridici. Infatti, come sottolineato dal Collegio, sussiste una differenza tra “ordinamento museale” e “allestimento”. Il primo riguarda la disposizione concettuale delle opere ed è definita dal curatore; il secondo, invece, traduce le direttive del curatore nello spazio espositivo.

L’allestimento è, per definizione, strumentale, temporaneo e adattabile: esso deve poter mutare nel tempo per rispondere all’evoluzione dei linguaggi comunicativi, delle tecnologie espositive e delle esigenze di fruizione. Impedire le modifiche dell’allestimento significherebbe negare la “fisiologia” stessa del museo, come riconosciuto anche dall’Avvocatura dello Stato nel corso del giudizio.

Il TAR ha rilevato ulteriori elementi a sostegno dell’illegittimità del riconoscimento: anzitutto la difficoltà di delimitare l’oggetto della tutela, in quanto l’allestimento era frutto del lavoro sinergico di più figure e non poteva essere attribuito a un unico autore. In secondo luogo, veniva rilevata la mancata verifica dello stato attuale dell’allestimento, già modificato nel corso degli anni. Da ultimo, emergeva la carenza dei requisiti previsti dalla Circolare n. 29/2021 della Direzione Generale Creatività Contemporanea, che richiede la presenza di almeno due pubblicazioni tecniche di livello nazionale o internazionale dedicate all’opera. Le riviste indicate non soddisfacevano pienamente tale criterio, né descrivevano le peculiarità dell’allestimento in modo significativo.

Il Tribunale regionale ha dunque annullato il decreto ministeriale e gli atti connessi nella parte in cui estendevano il riconoscimento dell’importante carattere artistico all’allestimento museale, confermando invece la legittimità del riconoscimento per la parte architettonica.

La pronuncia offre spunti di grande interesse sia per il diritto d’autore applicato all’architettura, sia per la gestione dei musei contemporanei e sollecita una riflessione sul rapporto tra tutela autoriale e gestione pubblica del patrimonio museale, specie in contesti di collaborazione tra fondazioni, enti locali e progettisti. In prospettiva, la decisione contribuirà probabilmente a contenere l’estensione automatica della tutela autoriale agli allestimenti, riaffermando l’esigenza di equilibrio tra i diritti creativi del progettista e le necessità di rinnovamento e accessibilità dei musei.

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