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Dopo oltre venticinque anni di negoziati, l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno raggiunto un accordo commerciale di portata storica. Si tratta del più grande accordo di libero scambio mai negoziato dall’Unione Europea, destinato a creare un’area commerciale che coinvolge circa 700-800 milioni di persone e un PIL combinato di circa 20 trilioni di dollari. L’accordo interinale sugli scambi entrerà in applicazione provvisoria a partire dal 1° maggio 2026. 

L’iter di approvazione 

L’accordo politico è stato raggiunto il 6 dicembre 2024, con firma formale il 17 gennaio 2026 ad Asunción. L’architettura “a due livelli” prevede un Accordo di Partenariato (EMPA) e un Accordo Commerciale Interinale (iTA). Il Parlamento Europeo ha deferito l’accordo alla Corte di Giustizia UE per un controllo di legittimità, ma la Commissione ha comunque proceduto con l’applicazione provvisoria.

La protezione delle Indicazioni Geografiche: una vittoria per il Made in Italy 

Uno dei capitoli più rilevanti dell’accordo riguarda la tutela della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alle Indicazioni Geografiche (IG). L’accordo garantisce il riconoscimento e la protezione di oltre 350 Indicazioni Geografiche europee nei Paesi del Mercosur e oltre 220 indicazioni del Mercosur nell’UE. Di queste, ben 57 sono eccellenze italiane, rappresentando il maggior numero di Indicazioni Geografiche mai protetto in un accordo commerciale dell’Unione Europea.

Le 57 Indicazioni Geografiche italiane protette 

L’elenco completo include prodotti alimentari iconici e vini di prestigio:

Prodotti alimentari: Aceto Balsamico di Modena, Aceto Balsamico tradizionale di Modena, Aprutino Pescarese, Asiago, Bresaola della Valtellina, Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani, Culatello di Zibello, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel, Mortadella Bologna, Mozzarella di Bufala Campana, Pancetta Piacentina, Parmigiano Reggiano, Pasta di Gragnano, Pecorino Romano, Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Salamini italiani alla cacciatora, Taleggio, Toscano, Zampone Modena.

Vini e spiriti: Asti, Barbaresco, Barbera d’Alba, Barbera d’Asti, Bardolino/Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui/Acqui, Brunello di Montalcino, Campania, Chianti, Chianti Classico, Conegliano-Prosecco, Valdobbiadene-Prosecco, Dolcetto d’Alba, Emilia/dell’Emilia, Fiano di Avellino, Franciacorta, Greco di Tufo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Marca Trevigiana, Marsala, Montepulciano d’Abruzzo, Prosecco, Sicilia, Soave, Toscana/Toscano, Valpolicella, Veneto, Vernaccia di San Gimignano, Vino Nobile di Montepulciano, Grappa.

Meccanismi di protezione e contrasto all’Italian sounding 

L’accordo vieta l’imitazione delle denominazioni protette, con meccanismi di enforcement rafforzati che permetteranno di contrastare più efficacemente l’Italian sounding nei mercati sudamericani. Questo fenomeno, che costa all’Italia la somma stimata di 120 miliardi di euro all’anno a livello mondiale, vede più di due prodotti agroalimentari tricolori su tre come falsi senza alcun legame con il nostro Paese.

Il capitolo sulla proprietà intellettuale dell’accordo stabilisce regole chiare per il trattamento delle IG:

  • un’Indicazione Geografica riconosciuta non può essere considerata un nome comune;
  • nel caso di IG omonime (stesso nome ma origini diverse), le parti possono permetterne la coesistenza sul mercato, purché i consumatori non siano confusi sull’origine del prodotto;
  • l’accordo vieta la registrazione di marchi identici o contenenti una IG, salvo eccezioni per domande presentate in buona fede prima dell’entrata in vigore dell’accordo;
  • è istituito un Comitato sulle IG composto da rappresentanti delle autorità nazionali responsabili della protezione delle IG e dei Ministeri degli Affari Esteri, con funzioni di supervisione dell’attuazione dell’accordo.

L’Accordo USA-Argentina: una minaccia per le Indicazioni Geografiche 

Mentre l’Accordo UE-Mercosur rappresenta un importante passo avanti per la tutela delle DOP e IGP italiane, un’altra intesa commerciale rischia di minare questi progressi. La firma dell’ARTI (Agreement on Reciprocal Trade and Investment) tra Stati Uniti e Argentina, avvenuta all’inizio di febbraio 2026, ridefinisce gli equilibri nel commercio agroalimentare internazionale e accende i riflettori sulla protezione delle Indicazioni Geografiche europee.

L’Articolo 2.4 dell’accordo ARTI stabilisce che l’Argentina deve garantire trasparenza e correttezza nella protezione o nel riconoscimento delle Indicazioni Geografiche, anche ai sensi di accordi internazionali. Tuttavia, nei casi in cui l’Argentina protegga o riconosca un termine come indicazione geografica ma non esista una qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica, l’Argentina dovrà consentire l’uso di tale termine in relazione ai prodotti statunitensi.

La lista dei nomi “generici” 

Il cuore del trattato USA-Argentina è rappresentato dall’Articolo 2.5 (“Cheese and Meat Terms“), che stabilisce che l’Argentina non limiterà l’accesso al mercato statunitense a causa del mero utilizzo dei termini relativi a formaggi e carni elencati nell’Annex II dell’accordo. In assenza di una dimostrazione formale di una “reputazione specifica essenzialmente attribuibile all’origine geografica“, quei nomi possono essere utilizzati liberamente, anche se richiamano produzioni storicamente legate a territori italiani.

L’Annex II dell’accordo ARTI contiene un elenco dettagliato di termini per cui l’Argentina non limiterà l’accesso al mercato dei prodotti americani, il cui nome è costituito da o contiene termini quali Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana, Parmesan, Pecorino, Provolone e Romano per i formaggi, e Bologna per i salumi. L’inclusione formale di questi nomi nel trattato ne cristallizza la qualificazione come termini di uso comune nel rapporto bilaterale tra Washington e Buenos Aires.

Il conflitto con l’Accordo Mercosur: un’analisi giuridica 

Il confronto tra i due accordi evidenzia un’antinomia normativa radicata in concezioni giuridiche profondamente diverse della proprietà intellettuale.

Il modello europeo si fonda sul principio che un nome registrato come DOP o IGP gode di protezione contro qualsiasi “uso, imitazione o evocazione”, anche qualora sia indicata la vera origine del prodotto o il nome protetto sia tradotto o accompagnato da espressioni quali “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili (Art. 26). La protezione europea non richiede la dimostrazione di un rischio di confusione (likelihood of confusion): è sufficiente che il segno contestato “evochi” nella mente del consumatore il prodotto protetto. La Corte di Giustizia UE, nel caso C-132/05 Commissione c. Germania (2008), ha chiarito che l’evocazione può derivare non solo da similarità fonetica o visiva, ma anche da una mera “prossimità concettuale” tra i termini, stabilendo, per esempio, che “Parmesan” costituisce evocazione del PDO “Parmigiano Reggiano”.

Il modello statunitense, riflesso nell’ARTI, si fonda invece sulla dottrina del common name (o genericness doctrine) che considera termini come “Parmesan”, “Asiago” o “Gorgonzola” nomi generici che identificano tipologie di prodotti, e che non possono integrare la violazione di una DOP.

Questa divergenza concettuale si traduce in obblighi internazionali potenzialmente incompatibili per l’Argentina.

Sotto il profilo del diritto dei trattati, la situazione solleva questioni complesse. L’Articolo 2.3, comma 2, dell’ARTI impone all’Argentina di non assumere impegni con Paesi terzi che comportino misure incompatibili con gli obblighi ARTI. Tuttavia, gli impegni argentini verso l’UE in materia di IG derivano dall’accordo Mercosur, che è anteriore all’ARTI per quanto riguarda l’accordo politico (dicembre 2024) ma successivo per l’entrata in vigore dell’iTA (maggio 2026). La questione della prevalenza temporale e della gerarchia tra i due trattati nel diritto interno argentino rimane aperta e potrebbe richiedere anni di contenzioso per essere chiarita.

Dal punto di vista giuridico, ciò comporta che l’Unione Europea o l’Italia non potranno agevolmente rivendicare l’esclusività di quelle denominazioni in Argentina, qualora siano considerate generiche nell’ambito dell’ARTI. Come evidenziato da Qualivita (la fondazione italiana che si occupa di tutela delle DOP, IGP e STG), “l’ARTI entra palesemente in conflitto con l’accordo Mercosur“.

In termini pratici, i gruppi di produttori e i produttori stessi di DOP e IGP italiane potrebbero trovarsi nella situazione paradossale di disporre di una protezione formale ai sensi dell’accordo Mercosur, ma di vedersela contestare in giudizio da operatori statunitensi che invocano i diritti derivanti dall’ARTI. Il giudice argentino si troverebbe così a dover scegliere tra due fonti di diritto internazionale pattizio con pari rango formale, in assenza di criteri chiari di prevalenza. Questa incertezza giuridica rappresenta un costo reale per i produttori europei, sia in termini di spese legali sia di rischio reputazionale derivante dalla coesistenza sul mercato argentino di prodotti autentici e imitazioni legittimate.

È significativo notare che gli Stati Uniti stiano proponendo accordi simili anche ad altre nazioni, tra cui l’India, e che la lista dei nomi generici accettati potrebbe essere ulteriormente incrementata nel tempo.

Opportunità e sfide per le imprese italiane 

Le opportunità

Il Mercosur rappresenta un mercato di oltre 260 milioni di consumatori con interesse crescente per i prodotti di qualità. Per le imprese italiane, le opportunità concrete includono l’accesso privilegiato con maggiore sicurezza giuridica per le Indicazioni Geografiche, la valorizzazione del brand territoriale, la partecipazione agli appalti pubblici e l’espansione delle PMI (circa 30.000 piccole e medie imprese UE già esportano verso il Mercosur).

Le sfide da affrontare 

Le principali sfide includono la competitività sui prezzi con prodotti sudamericani, la complessità nell’enforcement delle norme (che richiederà familiarità con i sistemi giuridici Mercosur) e la necessità di investimenti in marketing per educare i consumatori sul valore delle denominazioni italiane. La sfida più rilevante, tuttavia, riguarda il conflitto normativo con l’accordo USA-Argentina: la coesistenza di due accordi internazionali con disposizioni contrastanti sulle stesse denominazioni crea incertezza giuridica, soprattutto in Argentina, dove i produttori italiani potrebbero trovarsi a dover affrontare contenziosi dall’esito imprevedibile.

Il Subcommittee sulla Proprietà Intellettuale 

L’accordo istituisce un Subcommittee sulla Proprietà Intellettuale con funzioni strategiche per l’attuazione, il monitoraggio e il miglioramento delle disposizioni del capitolo IP. Le sue responsabilità principali includono:

  • monitorare l’attuazione delle disposizioni dell’accordo;
  • promuovere la cooperazione tecnica tra UE e Mercosur, incluso lo scambio di esperienze legislative, pratiche di enforcement e strategie per l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
  • gestire le notifiche di nuove IG e garantire il rispetto dei termini concordati.

Conclusioni 

L’Accordo UE-Mercosur rappresenta molto più di un trattato commerciale: è un’opportunità per valorizzare ulteriormente il patrimonio immateriale che rende unici i prodotti italiani ed europei. Come sottolineato dal Ministro degli Esteri Tajani, l’accordo è “una grande opportunità per tutte le nostre imprese“, con l’obiettivo di raggiungere 700 miliardi di euro in esportazioni.

Tuttavia, la recente firma dell’accordo ARTI tra USA e Argentina introduce un elemento di complessità che richiede attenzione. La coesistenza di due quadri normativi potenzialmente in conflitto sullo stesso territorio impone alle Indicazioni Geografiche di adottare strategie di tutela multilivello, combinando gli strumenti offerti dall’accordo Mercosur con un’attenta vigilanza sui mercati e un dialogo costante con le autorità competenti.

Per i produttori di Indicazioni Geografiche, questo è il momento giusto per valutare le opportunità offerte dall’accordo e rafforzare la strategia di internazionalizzazione, presidiando nuovi mercati con strumenti di tutela adeguati. Sarà fondamentale un intenso lavoro diplomatico per garantire che le tutele ottenute con l’accordo Mercosur non vengano vanificate da intese bilaterali che legittimano l’Italian sounding. Con la giusta preparazione e gli strumenti adeguati, le imprese italiane possono trasformare questa sfida in un vantaggio competitivo duraturo, consolidando la reputazione del Made in Italy autentico in una delle aree economiche più promettenti del mondo.

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