Contratti su eventi e mercati predittivi: per l’ESMA restano opzioni binarie vietate ai clienti al dettaglio.
Il 3 luglio 2026 l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato una dichiarazione pubblica, rivolta agli intermediari e alle autorità nazionali competenti (NCA), in risposta alla rapida diffusione dei cosiddetti “mercati predittivi” e dei “contratti su eventi”. Si tratta di un mercato che nel 2025 ha superato, secondo le stime di settore, i 44 miliardi di dollari di volume, trainato da piattaforme come Polymarket e Kalshi, con una crescente partecipazione della clientela al dettaglio a livello globale. Il messaggio dell’Autorità è netto. Il nome commerciale del prodotto è irrilevante; ciò che conta è la sua possibile qualificazione ai sensi di MiFID II. Se un contratto su eventi ha come sottostante un evento a carattere finanziario, si qualifica come strumento finanziario (ed in particolare come opzione binaria) e ricade nel divieto di commercializzazione, distribuzione e vendita ai clienti al dettaglio.
L’intervento non introduce regole nuove, ma ricorda l’applicazione del regime già vigente. Il divieto di commercializzazione alla clientela retail delle opzioni binarie nasce dalla Decisione (UE) 2018/795 di ESMA, misura temporanea adottata ai sensi dell’articolo 40 di MiFIR, poi sostituita da misure permanenti nazionali che ne rispecchiano il contenuto, oggi in vigore in tutti gli Stati membri. La dichiarazione è dunque un monito interpretativo, che invita intermediari e NCA a verificare l’applicabilità delle misure di product intervention in base alle caratteristiche concrete dei prodotti offerti.
- Che cosa sono i contratti su eventi e perché l’ESMA interviene ora
L’ESMA definisce i contratti su eventi come accordi il cui esito finanziario è binario, ossia un pagamento fisso predeterminato oppure nullo, e dipende dalla risposta affermativa o negativa a una domanda su un evento futuro. Le domande-evento coprono ambiti eterogenei, dalla finanza allo sport, dall’intrattenimento alle condizioni meteorologiche, fino alla politica. È proprio questa versatilità ad avere alimentato la crescita dei mercati predittivi, presentati al pubblico come strumenti di scommessa sulla probabilità di un evento più che come prodotti finanziari.
Sul piano comparatistico, l’approccio europeo diverge nettamente da quello statunitense. Negli Stati Uniti la CFTC, a gennaio 2026, ha ritirato la proposta di divieto sui contratti su eventi politici e sportivi e difende oggi le piattaforme dalle contestazioni statali in materia di gioco d’azzardo.
L’Unione ha invece mantenuto un orientamento protettivo e, allo stato, non risulta una strategia immediata della Commissione o dell’ESMA di introdurre un regime dedicato ai mercati predittivi, per quanto il regime sia oggetto di consultazione nell’ambito dei lavori di revisione del Regolamento 2023/1114 sulle crypto-attività (“MiCAR”). Il quadro applicabile resta quindi quello della qualificazione MiFID II e del divieto sulle opzioni binarie.
- La qualificazione MiFID II: non tutti i contratti su eventi sono strumenti finanziari
Il punto dirimente è la qualificazione giuridica del prodotto. Non tutti i contratti su eventi sono strumenti finanziari.
- Sono strumenti finanziari, e più precisamente derivati, soltanto i contratti su eventi la cui domanda-evento è collegata a un sottostante tra quelli elencati nelle Sezioni da C(4) a C(10) dell’Allegato I di MiFID II.
- I contratti su eventi privi di tale collegamento restano fuori dal perimetro MiFID II e possono ricadere in discipline diverse, come la scommessa ai sensi della normativa nazionale sul gioco d’azzardo oppure, per quelli emessi in forma di token e che non sono strumenti finanziari, le cripto-attività regolate da MiCAR.
La qualificazione dipende dunque dal sottostante e dalla struttura del prodotto, non dall’etichetta commerciale con cui è offerto. È un’operazione che l’intermediario deve compiere prodotto per prodotto.
- Il primato della sostanza sul nomen iuris e il divieto per il retail
Il cuore della dichiarazione è il principio per cui il nome commerciale, come “contratto su eventi”, è irrilevante ai fini della categorizzazione MiFID II. Gli intermediari devono condurre un’attenta analisi giuridica del prodotto e del suo funzionamento, per verificarne l’assoggettamento alle misure di product intervention, e devono farlo nel rispetto dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse del cliente.
Poiché un contratto su eventi a esito e pagamento binari è verosimilmente un derivato qualificabile come strumento finanziario, esso è verosimilmente soggetto al divieto di commercializzazione, distribuzione e vendita ai clienti al dettaglio. ESMA precisa, inoltre, che l’eventuale presenza di un coupon o reward, che remunera gli interessi sui fondi versati, non altera la natura binaria del contratto, e che è vietato partecipare ad attività elusive del divieto.
A ciò si aggiunge un profilo spesso trascurato. ESMA ha in passato chiarito che le opzioni binarie non sono strumenti “non complessi” ai sensi del combinato disposto dell’articolo 25, paragrafo 4, della MiFID II e dell’articolo 57 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Ne consegue che, anche a prescindere dal divieto, tali prodotti non potrebbero essere distribuiti in regime di execution-only senza una previa valutazione di appropriatezza rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente.
- Anche la distribuzione ai clienti non-retail richiede l’autorizzazione MiFID II
La dichiarazione contiene un secondo monito, di portata più ampia. Trattandosi di strumenti finanziari, la prestazione di servizi e attività di investimento nell’Unione richiede l’autorizzazione ai sensi della MiFID II, a prescindere dalla categoria di clientela servita. Di conseguenza, la distribuzione di contratti su eventi qualificabili come strumenti finanziari richiede l’autorizzazione anche quando è rivolta esclusivamente a clienti diversi dai clienti al dettaglio.
L’implicazione pratica è rilevante. Non è sufficiente riorientare l’offerta verso la clientela professionale per sottrarsi al perimetro regolatorio, poiché l’attività resta riservata e presuppone comunque un titolo abilitativo. Il divieto di product intervention colpisce l’offerta al dettaglio, ma l’obbligo di autorizzazione riguarda l’attività in sé.
- I confini mobili: MiFID II, MiCAR e la normativa sul gioco a distanza con vincita in denaro
La dichiarazione mette a fuoco la triplice qualificazione possibile di un medesimo prodotto e la conseguente frammentazione dei regimi applicabili.
- Strumento finanziario, con applicazione di MiFID II e del divieto sulle opzioni binarie per i clienti al dettaglio.
- Cripto-attività ai sensi del MiCAR, per i contratti su eventi in forma di token che non si qualificano come strumenti finanziari, con l’ulteriore complessità dei prodotti regolati on-chaino crypto-settled.
- Scommessa soggetta alla normativa nazionale sul gioco d’azzardo, con discipline autorizzative eterogenee tra gli Stati membri.
Questa frammentazione si riflette nella prassi. Diversi ordinamenti europei, tra cui Francia e Spagna, hanno richiesto alle piattaforme di mercati predittivi di dotarsi di licenze di gioco o di cessare l’attività, anziché limitarsi a restringere l’accesso alla clientela al dettaglio. Ne emerge un quadro in cui la corretta qualificazione del prodotto è il presupposto per individuare non solo il regime applicabile, ma anche l’autorità competente.
Ai sensi della normativa italiana sul gioco a distanza con vincita in denaro, un’attività si qualifica come gioco d’azzardo quando prevede il pagamento di una posta monetaria, la previsione di un evento futuro e incerto, e un potenziale guadagno legato all’avverarsi dell’evento. I mercati predittivi sportivi presentano tutti questi elementi essenziali: il pagamento di una posta, la previsione di un evento sportivo espressa in forma binaria (“Sì”/”No”) e un rendimento calcolato in funzione delle quote applicabili.
Sebbene queste piattaforme si distinguano dalle scommesse tradizionali per la formazione dinamica dei prezzi e la trasferibilità delle posizioni prima della conclusione dell’evento, tali elementi non sono sufficienti ad alterare la natura sostanziale dell’attività. Il rischio resta infatti legato esclusivamente all’esito dell’evento sportivo e non al valore di mercato di un asset finanziario sottostante.
Un aspetto cruciale del dibattito riguarda la distinzione tra le funzionalità di gioco d’azzardo e i contenuti informativi offerti dalle piattaforme di mercati predittivi. Alcune piattaforme hanno sostenuto di non essere esclusivamente servizi di scommessa, in quanto offrono anche contenuti informativi, dati e strumenti predittivi che funzionano come sondaggi in tempo reale o analisi statistiche.
- Implicazioni operative
Per le piattaforme e gli intermediari che offrono, o intendono offrire, contratti su eventi alla clientela dell’Unione, il rischio di riqualificazione è elevato e va gestito ex ante.
- Condurre un’analisi caso per caso del sottostante e della struttura di payout, documentando la valutazione sulla qualificazione MiFID II del singolo prodotto.
- Per i prodotti in forma di token o crypto-settled, verificare l’eventuale sovrapposizione con il MiCAR e il coordinamento tra i due perimetri.
- Ricordare che l’obbligo di autorizzazione MiFID II prescinde dalla categoria di clientela, sicché l’offerta ai soli clienti professionali non sana l’assenza di titolo abilitativo.
- Presidiare gli obblighi di condotta e il divieto di elusione, evitando strutturazioni volte ad aggirare le misure di product intervention.
Per gli operatori italiani, l’autorità competente è la Commisione Nazionale per le Società Quotate e la Borsa (CONSOB) e la misura di product intervention nazionale rispecchia quella temporanea adottata dall’ESMA nel 2018. La dichiarazione non muta il diritto vigente, ma segna un chiaro indirizzo interpretativo, poiché la scelta del nomen non sposta il perimetro regolatorio e la valutazione va condotta sulla sostanza economica e giuridica del prodotto. Trattandosi di una materia in rapida evoluzione, i dati di contesto relativi alle dimensioni del mercato, all’evoluzione statunitense e alle prassi nazionali andranno verificati e corredati di fonti prima della pubblicazione.
Tale considerazione trova ulteriore conferma anche a livello delle autorità di gioco europee: in vista dei Mondiali 2026, nove autorità europee del gioco – tra cui l’ADM – hanno unito le forze per contrastare le scommesse sui mercati predittivi non autorizzati, segnalando una crescente convergenza regolatoria sull’argomento.

