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Il 2 agosto 2026 segna l’entrata in vigore degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. “AI Act”). Da questa data, fornitori e deployer di sistemi di IA che generano o manipolano contenuti sintetici – immagini, audio, video e testo – dovranno conformarsi a regole specifiche di disclosure verso il pubblico.

Un’eccezione importante: i fornitori di sistemi di IA (inclusi i modelli di IA per finalità generali) che generano contenuti sintetici audio, immagini, video o testo e che sono stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 beneficiano di un termine esteso al 2 dicembre 2026, come previsto dal Digital Omnibus Package.

Obblighi dei fornitori (Art. 50, commi 1 e 2)

L’art. 50, commi 1 e 2, impone ai fornitori di sistemi di IA di garantire che i contenuti sintetici generati siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Si tratta di un obbligo tecnico a monte, che grava su chi sviluppa e immette sul mercato il sistema di IA.

Obbligo n. 1 per i deployer: Deepfake

I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» devono rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

Ricordiamo che per “deep fake” l’art. 3, punto 60, intende: «un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona».

Esempi pratici:

  • un video generato dall’IA con l’avatar di un CEO aziendale che comunica risultati finanziari;
  • un’immagine manipolata dall’IA che mostra due calciatori in uno stadio in una situazione mai verificatasi.

L’obbligo non si applica se l’uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.

Contenuti artistici, creativi, satirici o fittizi: regime alleggerito

Qualora il contenuto faccia parte di un’opera o programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza si limitano all’obbligo di “rivelare l’esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera”.

Ad esempio, un’immagine di un politico manipolata dall’IA a fini di critica satirica beneficia di questo regime più leggero.

Obbligo n. 2 per i deployer: testo generato dall’IA su questioni di interesse pubblico

I deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico devono rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente.

Esempi:

  • un riassunto generato dall’IA di una delibera del consiglio comunale;
  • report per investitori di una società manipolati tramite IA.

Esenzione per revisione umana e controllo editoriale

L’obbligo di disclosure per il testo non si applica se il contenuto generato dall’IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.

In pratica: un articolo di giornale redatto con l’ausilio dell’IA ma rivisto e approvato da un direttore responsabile che ne assume la responsabilità editoriale è esente dall’obbligo di etichettatura.

Chi è soggetto a questi obblighi?

Gli obblighi dell’art. 50, comma 4, si applicano ai deployer “professionali”, ossia a chi utilizza un sistema di IA nell’ambito della propria attività professionale. L’utente privato che genera un contenuto con un’app di IA per uso personale non è soggetto a questi obblighi. La qualifica di “deployer” richiede l’utilizzo del sistema sotto la propria autorità nel contesto di un’attività professionale.

Cosa fare adesso?

Con la scadenza del 2 agosto 2026 alle porte, i deployer professionali dovrebbero:

  • mappare i sistemi di IA in uso che generano o manipolano contenuti sintetici (immagini, audio, video e testo);
  • valutare se i contenuti prodotti rientrano nella definizione di «deep fake» o sono pubblicati su questioni di interesse pubblico, anche tramite specifiche policy;
  • verificare se si applica l’esenzione per revisione umana/controllo editoriale;
  • implementare procedure di disclosure chiare e visibili per gli utenti finali;
  • documentare le misure adottate per dimostrare la conformità.

È importante ricordare che anche i contenuti generati prima del 2 agosto 2026, ma pubblicati a partire da tale data, potrebbero essere soggetti ai requisiti di trasparenza previsti dall’AI Act.

 

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