14 Ottobre 2026• byJosaphat Manzoni
Il 17 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento denominata EU KIDS Act – “EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy“.
La proposta si inserisce in un contesto in cui i giovani trascorrono molte ore delle proprie giornate online e in cui evidenze scientifiche crescenti mostrano rischi significativi per la salute fisica e mentale dei minori, tra cui cyberbullismo, adescamento, esposizione a contenuti dannosi e pratiche commerciali manipolative. Per tali motivi la Commissione intende costruire un quadro normativo armonizzato a livello europeo, anche a fronte della crescente frammentazione del mercato interno derivante dalle legislazioni nazionali già adottate o in fase di discussione in diversi Stati Membri, le quali differiscono in termini di ambito di applicazione, limiti di età e tipologia di restrizioni imposte.
Qualora approvata, la proposta introdurrebbe un insieme significativo di obblighi e responsabilità che potrebbe ristrutturare profondamente gli impegni dei fornitori di servizi online nei confronti dei minori in tutta l’Unione europea.
Ambito di applicazione: non solo social media
La proposta non si rivolge esclusivamente alle piattaforme di social media. L’articolo 2 della proposta definisce un ambito di applicazione che comprende: (a) i servizi di social networking online; (b) i servizi di piattaforme di condivisione di video; (c) gli app store; (d) i giochi online; (e) i sistemi operativi; (f) gli AI companion; (g) i chatbot conversazionali generali. Restano esclusi i servizi progettati a fini educativi e gestiti da istituti scolastici, le enciclopedie senza scopo di lucro, i repository scientifici e didattici, le piattaforme di sviluppo di software open source (salvo che la piattaforma stessa costituisca un sistema di IA), i servizi concepiti per la sola ricerca scientifica e i servizi sviluppati e gestiti da autorità pubbliche per il loro uso esclusivo. L’ampiezza dell’ambito soggettivo riflette la volontà del legislatore europeo di coprire l’intero ecosistema digitale in cui i minori si muovono, evitando lacune normative rispetto a tecnologie e modelli di business in costante evoluzione.
Accesso ritardato ai servizi: i nuovi limiti di età
Il Capitolo II della proposta introduce il concetto di “accesso ritardato” dei minori ai servizi di social networking online e alle piattaforme di condivisione di video. In particolare, l’articolo 6 prevede che i fornitori di tali servizi non possano consentire a soggetti di età inferiore ai 15 anni di creare un account autonomo, laddove il servizio presenti funzionalità considerate rischiose per la privacy, la sicurezza o l’incolumità dei minori. Tali funzionalità includono, tra le altre, la trasmissione di contenuti in tempo reale a un numero indeterminato di destinatari, la possibilità di interagire con utenti sconosciuti e l’utilizzo di sistemi di raccomandazione basati sulla profilazione.
In deroga a tale divieto, i genitori o tutori potrebbero creare un account con funzionalità limitate per i minori tra i 13 e i 15 anni, a condizione che gli strumenti di controllo parentale siano sempre attivi, che il tempo di accesso giornaliero sia limitato a un massimo di un’ora e che i contatti siano preventivamente approvati dal tutore. Per i minori di età inferiore ai 13 anni, la proposta prevede che i fornitori di piattaforme di condivisione video specificamente concepite per i bambini possano, in via eccezionale, consentire l’accesso attraverso l’account del tutore, senza la creazione di un account per il minore, con un limite di un’ora al giorno e la disattivazione di tutte le funzionalità di personalizzazione.
Safety by design
Il Capitolo III della proposta introduce obblighi di progettazione sicura (safety by design) per i fornitori di servizi di social networking online, piattaforme di condivisione di video, giochi online, AI companion, chatbot conversazionali generali e app store. L’obbligo generale, previsto dall’articolo 8, stabilisce che tali servizi e sistemi debbano essere configurati, per impostazione predefinita, in modo da garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori, e che i fornitori possano derogare a tali impostazioni solo dopo aver accertato che l’utente sia un adulto.
Per i servizi di social networking e le piattaforme di condivisione di video, la proposta vieterebbe la progettazione di servizi destinati a incoraggiare un uso compulsivo o eccessivo da parte dei minori, inclusi il contenuto in riproduzione automatica senza interruzioni, le notifiche non correlate all’attività dell’utente, i meccanismi di ricompensa per la condivisione di contenuti e le penalizzazioni per il mancato utilizzo regolare del servizio. I sistemi di raccomandazione dovrebbero essere riprogettati per dare priorità alle preferenze espresse esplicitamente dall’utente, disattivando per impostazione predefinita la raccomandazione basata su segnali impliciti di engagement, ed evitando l’effetto cosiddetto “rabbit hole”. Le impostazioni predefinite dovrebbero prevedere la disattivazione della geolocalizzazione, dell’accesso a microfono e fotocamera, delle raccomandazioni di account e delle notifiche push. Il servizio dovrebbe inoltre garantire che i contatti sconosciuti non possano avviare interazioni dirette con il minore senza la previa approvazione di quest’ultimo.
Obblighi per AI companion e chatbot conversazionali
La Sezione III del Capitolo III introduce obblighi specifici per i fornitori di AI companion e chatbot conversazionali generali, riconoscendo i rischi peculiari che tali sistemi possono porre alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali e al benessere dei minori. L’articolo 14 prevede che i fornitori adottino misure proporzionate ed efficaci, tra cui il divieto di funzionalità che simulino relazioni interpersonali idonee a creare dipendenze emotive e l’applicazione delle medesime disposizioni in materia di design che genera dipendenza e impostazioni sicure previste per i social media. Per impostazione predefinita, la memoria conversazionale delle interazioni con i minori dovrebbe essere disattivata, al fine di impedire l’accumulo di dati sensibili e il potenziale rafforzamento di pattern di interazione dannosi.
La proposta richiederebbe inoltre ai fornitori di effettuare valutazioni e test dello stato dell’arte sui rischi per i minori prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema, nonché di svolgere un monitoraggio post-market per individuare rischi emergenti.
Verifica dell’età
Il Capitolo V della proposta istituisce un quadro armonizzato per la verifica dell’età fondato su principi rigorosi di accuratezza, affidabilità, robustezza, non intrusività, tutela della privacy e non discriminazione. La semplice auto-dichiarazione da parte dell’utente non sarebbe più considerata sufficiente ai fini della conformità al regolamento.
Per quanto riguarda l’accesso ritardato previsto dal Capitolo II, i fornitori dovrebbero affidarsi esclusivamente a soluzioni di verifica dell’età dell’UE, basate su attestazioni di prova dell’età certificate da un’autorità pubblica conformemente all’EU Age Verification Scheme. Per gli obblighi di safety by design di cui al Capitolo III, i fornitori potrebbero altresì utilizzare soluzioni di verifica alternative, a condizione di dimostrare che tali soluzioni soddisfano i medesimi requisiti. Per gli account esistenti, la proposta prevede che i fornitori non siano tenuti a effettuare una nuova verifica laddove possano stabilire con un elevato grado di confidenza che il titolare dell’account abbia raggiunto l’età minima, ad esempio sulla base della data di creazione dell’account o della presenza di una carta di credito.
Conclusioni: risultati attesi e percorso legislativo
La proposta mira a contribuire a un ambiente online più sicuro per i minori, riducendo al contempo la frammentazione normativa e garantendo un quadro più prevedibile per la prestazione transfrontaliera dei servizi e dei sistemi digitali. Nel breve periodo, per i fornitori dei servizi e sistemi interessati, la proposta potrebbe comportare un aumento dei costi di conformità interna, la riprogettazione dei prodotti e l’implementazione di ulteriori misure di sicurezza. Nel lungo periodo, tuttavia, obblighi più chiari dovrebbero ridurre i costi, sostenere condizioni concorrenziali più eque e facilitare la vigilanza e l’applicazione da parte delle autorità pubbliche. La proposta è inoltre concepita per incentivare l’innovazione nella progettazione di servizi sicuri per i minori e in soluzioni di verifica dell’età rispettose della privacy.
Come menzionato, l’EU Kids Act è, allo stato attuale, una proposta legislativa. Il testo è stato sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per l’avvio del processo legislativo di esame e adozione e il testo potrebbe subire modifiche anche significative nel corso dell’iter legislativo, prima di un’eventuale approvazione definitiva. La Commissione ha auspicato un’adozione rapida del testo, sostenuta dal fatto che il 92% degli europei ritiene prioritario il rafforzamento della protezione online dei minori.
Per gli operatori che forniscono servizi di social networking, piattaforme di condivisione di video, giochi online, app store, AI companion e chatbot conversazionali, sarà opportuno monitorare attentamente l’evoluzione del processo legislativo, valutando sin d’ora la portata degli obblighi proposti al fine di anticipare, nei limiti del possibile, le attività di adeguamento che potrebbero rendersi necessarie in caso di approvazione.

