Con la decisione dell’11 giugno 2026 (R 153/2025-1, MYKONOS / Mykonos Love et al.), la Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO ha dichiarato nullo il marchio denominativo “MYKONOS” per profumeria, fragranze e prodotti per la cura della persona della classe 3. Il nome dell’isola greca può veicolare l’indicazione della provenienza geografica dei prodotti, anche se l’isola non è nota come luogo di produzione di profumi.
Il caso
Il marchio denominativo “MYKONOS” era stato depositato il 10 dicembre 2019 e registrato il 22 maggio 2020 come marchio dell’Unione Europea. Copriva profumi, fragranze, articoli da toilette, deodoranti e prodotti per la cura del corpo della classe 3.
Nel 2023 una società italiana ha presentato istanza di dichiarazione di nullità contro tutti i prodotti. La domanda si fondava su impedimenti assoluti, cioè sull’art. 59(1)(a) in combinato disposto con l’art. 7(1)(b), (c) e (g) RMUE. Si fondava inoltre su diritti anteriori non registrati tutelati dal diritto italiano, cioè sull’art. 60(1)(c) in combinato disposto con l’art. 8(4) RMUE.
La Divisione Annullamento aveva respinto la domanda. Secondo la Divisione, Mykonos è una nota destinazione turistica ma non è famosa per i prodotti di profumeria. L’antica produzione di profumi sulla vicina isola di Delo non bastava a creare un nesso con i prodotti. Il motivo relativo ai diritti anteriori era stato dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha impugnato questo punto, che è quindi divenuto definitivo.
La decisione della Commissione di ricorso
La Commissione ha annullato la decisione impugnata. Ha ricordato anzitutto che per i nomi geografici esiste un interesse generale a preservarne la disponibilità. Questi nomi possono veicolare la qualità e altre proprietà dei prodotti. Possono anche influenzare le preferenze dei consumatori, associando i prodotti a un luogo che suscita sentimenti positivi (C-488/16 P, Neuschwanstein; T-105/23, Iceland).
Non sono quindi registrabili due categorie di nomi:
- i nomi di luoghi già rinomati o noti per i prodotti in questione;
- i nomi che le imprese potrebbero usare in futuro come indicazioni di provenienza.
La semplice notorietà di un luogo non basta, però. Occorre valutare tutte le circostanze rilevanti. Tra queste rientrano la natura dei prodotti, la notorietà del luogo, le consuetudini del settore e la rilevanza della provenienza per la qualità dei prodotti.
Applicando questi criteri, la Commissione ha accertato tre elementi:
- notorietà del luogo: alla data di deposito una parte significativa del pubblico dell’UE conosceva Mykonos come isola greca. La fama dell’isola era legata al turismo, al jet set internazionale, all’attenzione dei media e al sito UNESCO di Delo.
- caratteristiche naturali: l’isola è associata al clima e alla natura mediterranea. Questa natura è ricca di ingredienti usati in profumeria, come olive, timo e lavanda.
- natura dei prodotti: profumi e prodotti per la cura del corpo non richiedono stabilimenti sofisticati e possono essere realizzati anche artigianalmente. Si applicano direttamente sul corpo, per cui i consumatori prestano attenzione agli ingredienti e alla loro origine locale. La provenienza geografica diventa così rilevante per giudicarne qualità e sostenibilità.
Ne consegue che, alla data di deposito, il pubblico poteva percepire “Mykonos” come indicazione della provenienza dei prodotti.
La Commissione ha respinto le difese del titolare, concludendo quanto segue:
- è irrilevante che caratteristiche mediterranee analoghe si trovino anche altrove;
- l’art. 7(1)(c) RMUE non richiede che il luogo sia rinomato per i prodotti né che vi esistano oggi grandi impianti produttivi. Basta che il nome possa essere usato in futuro come indicazione di provenienza;
- è irrilevante che, alla data di deposito, nessun concorrente usasse il segno. La norma richiede soltanto che il marchio “possa servire” a designare la provenienza e non presuppone un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio;
- le registrazioni di altri toponimi invocate dal titolare (ad esempio Naxos, Como, Positano, Venezia, Avignon) non sono vincolanti. L’esame degli impedimenti assoluti deve infatti essere completo e rigoroso e, per il principio di legalità, l’Ufficio decide secondo la legge a prescindere dalle decisioni adottate in casi precedenti.
Accolto il motivo di descrittività, la Commissione non ha esaminato gli altri motivi. Ha dichiarato il marchio nullo per tutti i prodotti e ha condannato il titolare alle spese.
Considerazioni conclusive
La decisione conferma un orientamento rigoroso sui nomi geografici, in linea con la recente sentenza Iceland del Tribunale.
Il titolare aveva cercato di distinguere quel caso sostenendo che i nomi di paesi sono percepiti come indicazioni di origine, a differenza delle piccole isole. La Commissione ha comunque guardato anche all’uso futuro del nome. Ha ritenuto sufficiente che il pubblico conosca il luogo e lo associ a caratteristiche rilevanti per i prodotti. Non sono state richieste né una produzione in loco né caratteristiche esclusive dell’isola.
Per chi intende adottare un toponimo come marchio, soprattutto nei settori cosmetico, alimentare e del lifestyle, l’esame preventivo della registrabilità è quindi fondamentale. Un marchio registrato può essere dichiarato nullo anche anni dopo, con la perdita degli investimenti fatti sul brand.

