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L’applicazione dell’AI Act in Italia dispone ora di un apparato istituzionale completo, poiché la seconda legge di attuazione, pubblicata dall’Italia l’8 ottobre 2026 nella Gazzetta Ufficiale, individua le autorità competenti per le attività ispettive e sanzionatorie, stabilisce l’entità delle sanzioni, istituisce una sandbox regolamentare nazionale e limita l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle decisioni che riguardano i lavoratori.

La nuova legge segue di meno di un mese la prima legge di attuazione e, considerate congiuntamente, le due misure collocano l’Italia tra i primi Stati membri ad aver completato il quadro di attuazione. Ciò significa che le imprese che vendono prodotti o servizi in Italia, o che vi impiegano personale, potrebbero trovarsi di fronte a un’autorità dotata di poteri ispettivi ben prima di confrontarsi con un’autorità che abbia pubblicato linee guida.

Gli obblighi sostanziali derivano dall’AI Act dell’Unione europea, una parte significativa del quale è già applicabile dal 2 agosto 2026. La nuova legge, pertanto, non introduce nuovi obblighi per le imprese, ma istituisce l’apparato attraverso il quale tali obblighi possono tradursi in procedimenti concreti. Ed è proprio questo l’aspetto che spesso le aziende scoprono tardivamente.

1. Perché la nuova legge riguarda anche le imprese stabilite al di fuori dell’Italia

La nuova legge non fa dipendere la propria applicazione dal luogo in cui una società ha la propria sede legale: gli obblighi seguono il prodotto e il suo utilizzo, più che la struttura societaria.

Un fornitore che immette sul mercato italiano un sistema di intelligenza artificiale, un distributore o un importatore che lo introduce nel Paese e un utilizzatore che lo adopera nei confronti di dipendenti o clienti italiani rientrano tutti nell’ambito di competenza delle autorità italiane.

Nella pratica, le autorità si interfacceranno spesso con una controllata europea o con un rappresentante autorizzato, anche quando le decisioni che hanno originato il rischio siano state prese in California o a Singapore.

I gruppi che hanno trattato l’AI Act come un progetto gestito esclusivamente dalla propria sede centrale europea dovrebbero quindi prevedere la possibilità che il fascicolo venga aperto a livello locale e che alla società italiana vengano richiesti documenti detenuti esclusivamente dalla capogruppo. È quindi opportuno affrontare internamente questo aspetto prima che sia un’autorità a imporlo.

2. Enforcement dell’AI Act in Italia: le autorità e i loro effettivi poteri

Quattro autorità si dividono le competenze, ciascuna esercitando poteri già esistenti in altri settori della regolamentazione italiana e ora estesi all’intelligenza artificiale.

  • Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN): è l’autorità generale di vigilanza del mercato e il punto di contatto unico con le istituzioni dell’UE. Svolge attività di vigilanza e ispezione, da remoto o in loco e anche senza preavviso, compresi i casi in cui un sistema sia sottoposto a test in condizioni reali. Può avviare procedimenti a seguito della segnalazione di incidenti gravi, reclami, segnalazioni di altre autorità oppure di propria iniziativa. Mantiene inoltre il registro nazionale dei sistemi ad alto rischio utilizzati nelle infrastrutture critiche e può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza.
  • Agenzia per l’Italia Digitale (AgID): opera quale autorità di notifica. Valuta, designa e monitora gli organismi che certificano la conformità, effettua audit periodici e straordinari e può limitare, sospendere o revocare una designazione, dopo aver sentito l’organismo interessato, nonché comminare sanzioni a tali organismi.
  • Banca d’Italia, CONSOB e IVASS: vigilano sugli intermediari e sulle istituzioni finanziarie già soggetti alla loro supervisione, esercitando i poteri previsti dall’AI Act nell’ambito del rapporto di vigilanza già esistente. Ciò comprende anche ispezioni senza preavviso dei test condotti in condizioni reali e l’applicazione delle rispettive procedure sanzionatorie.
  • Garante per la protezione dei dati personali: agisce come autorità di vigilanza del mercato esclusivamente nei casi limitati che l’AI Act gli riserva. In tali situazioni emette linee guida e raccomandazioni e applica sanzioni secondo le procedure previste dalla normativa italiana sulla privacy, mantenendo comunque tutti i propri poteri ordinari.

Un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina queste autorità.

La suddivisione delle competenze conferma l’architettura che l’Italia aveva già delineato con la propria legge sull’intelligenza artificiale del settembre 2025. Ai fini della compliance quotidiana, tuttavia, risultano particolarmente significativi due elementi, in quanto comportano rischi concreti per le imprese internazionali.

Il primo riguarda l’identità dell’autorità competente. L’Italia ha attribuito un ruolo centrale all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale anziché creare una nuova autorità specificamente dedicata all’intelligenza artificiale.

L’ACN dispone già di una notevole quantità di informazioni sulle grandi aziende che operano nel Paese, in quanto la stessa Agenzia gestisce l’attuazione italiana delle regole di cybersicurezza NIS2, riceve le notifiche degli incidenti e gestisce il registro dei fornitori che i soggetti essenziali e importanti devono comunicare.

Un’impresa che si sia già registrata su tale portale per finalità di cybersicurezza si è quindi già presentata all’autorità che ora vigila anche sui suoi sistemi di intelligenza artificiale. I due fascicoli sono nelle mani della medesima autorità, che potrà rilevare eventuali incoerenze tra le informazioni fornite nei due ambiti.

Il secondo elemento riguarda le ispezioni senza preavviso, i cosiddetti dawn raid. Questa possibilità modifica radicalmente il concetto di preparazione: documentazione ancora in bozza, conservata in una cartella condivisa che nessuno aggiorna o affidata alle conoscenze di un singolo tecnico che potrebbe trovarsi in ferie difficilmente consentirà di affrontare adeguatamente un’ispezione non programmata.

Molti clienti hanno adottato framework globali di compliance in materia di IA che, tuttavia, talvolta non tengono adeguatamente conto delle attività svolte a livello locale e non mettono a disposizione della società locale i documenti necessari per affrontare contestazioni regolamentari in caso di un’ispezione presso i propri uffici avviata senza alcun preavviso.

3. Le sanzioni, compresa una fascia prevista esclusivamente in Italia

Le autorità applicano i livelli sanzionatori stabiliti dall’AI Act stesso, con un’aggiunta di origine italiana.

Le sanzioni massime sono le seguenti:

  • 35 milioni di euro, oppure il 7% del fatturato mondiale annuo complessivo, se superiore, per l’utilizzo di una pratica di intelligenza artificiale espressamente vietata dall’AI Act.
  • 15 milioni di euro, oppure il 3%, per violazioni degli obblighi posti a carico di fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, utilizzatori e organismi notificati; degli obblighi di trasparenza; dell’obbligo di segnalazione degli incidenti gravi; nonché delle procedure relative ai sistemi classificati dal fornitore come non ad alto rischio.
  • 7,5 milioni di euro, oppure l’1%, per la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti a un organismo notificato o a un’autorità nazionale.
  • 1 milione di euro, oppure lo 0,5%, per la mancata effettuazione della valutazione d’impatto sui diritti fondamentali o per il mancato rispetto del diritto di un individuo a ottenere una spiegazione circa una decisione.

Per le piccole e medie imprese, comprese le start-up innovative, si applica l’importo inferiore tra i due previsti per ciascuna fascia, conformemente all’AI Act.

La seconda fascia comprende gli obblighi di trasparenza, che molte imprese continuano a considerare come un mero esercizio di etichettatura anziché come un vero e proprio obbligo la cui violazione è sanzionabile.

L’ultima fascia è invece un’aggiunta italiana ed è probabilmente quella destinata a generare i primi casi, poiché la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e il diritto a ottenere una spiegazione sono due degli obblighi che le imprese tendono più frequentemente a trascurare.

Ciò avviene in parte perché nessuno dei due produce un certificato, un fascicolo tecnico o una marcatura CE e, di conseguenza, tende ad attirare meno attenzione e budget da parte delle funzioni tecniche.

Un utilizzatore può quindi possedere un set completo di documentazione di prodotto e, allo stesso tempo, ricadere pienamente in questa fascia sanzionatoria.

L’Italia prevede inoltre misure punitive che non comportano necessariamente una sanzione pecuniaria, avendo esercitato la relativa opzione prevista dall’AI Act.

In caso di violazione di modesta gravità, l’autorità può ordinare all’impresa di porre fine alla condotta, specificando le misure da adottare e il relativo termine oppure, se la condotta è già cessata, ordinare la pubblicazione di una dichiarazione che identifichi sia la violazione sia il soggetto responsabile.

Ogni decisione sanzionatoria viene comunque pubblicata sul sito web dell’autorità. Per un marchio rivolto ai consumatori o per un gruppo quotato in borsa, tale pubblicazione può avere conseguenze economiche persino superiori alla sanzione a causa del danno reputazionale.

Per questo motivo è particolarmente importante gestire con attenzione il procedimento sin dalla prima comunicazione dell’autorità, anziché concentrarsi esclusivamente sul calcolo dell’esposizione economica. In caso di sanzione pecuniaria, inoltre, le società dovranno agire rapidamente nell’impugnazione al fine di ottenere un provvedimento cautelare di sospensione della pubblicazione.

4. Intelligenza artificiale nelle decisioni relative al lavoro: quando la conseguenza non è una multa

L’articolo 41 della nuova legge è probabilmente la disposizione destinata a generare il maggior contenzioso e rappresenta uno degli aspetti potenzialmente più onerosi del nuovo regime per i gruppi internazionali che utilizzano piattaforme HR globali nei confronti della forza lavoro italiana.

Un datore di lavoro che utilizza l’intelligenza artificiale deve garantire che la decisione finale relativa:

  • all’assunzione;
  • alla modifica del rapporto di lavoro;
  • alla cessazione del rapporto;
  • ai provvedimenti disciplinari;
  • alle valutazioni delle performance

non sia mai basata esclusivamente su un trattamento automatizzato.

La legge riserva infatti la decisione finale a una persona fisica dotata di un potere decisionale effettivo e indipendente. Un manager che si limiti ad approvare formalmente la raccomandazione prodotta dal sistema, senza avere il potere, il tempo o le informazioni necessarie per discostarsene, non soddisfa tale requisito.

Il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione.

Le attività di ricerca e screening dei candidati restano invece escluse dal divieto, anche quando lo screening comporti l’esclusione del candidato dalle fasi successive del processo di selezione. Si tratta di un’esclusione particolarmente significativa per le tecnologie utilizzate nel recruiting.

L’aspetto economicamente più rilevante riguarda tuttavia le conseguenze della violazione, più che l’obbligo in sé.

Un licenziamento adottato in violazione della disposizione è nullo, così come ogni altra decisione datoriale assunta in violazione. Nel diritto del lavoro italiano, la nullità può aprire la strada alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni arretrate anziché a un’indennità di importo predeterminato.

Una singola cessazione del rapporto gestita in modo scorretto può quindi comportare costi molte volte superiori alla sanzione amministrativa prevista per la stessa condotta.

Il datore di lavoro deve inoltre:

  • informare i lavoratori prima dell’inizio del trattamento;
  • fornire, su richiesta del lavoratore, una spiegazione comprensibile della decisione attraverso una persona fisica, indicando in quale misura il sistema abbia inciso sul risultato e quali siano stati i principali parametri considerati;
  • includere l’intelligenza artificiale che incide sull’organizzazione e sulla sicurezza del lavoro nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, insieme ai relativi obblighi di informazione e formazione.
5. Servizi finanziari: l’enforcement passa attraverso le autorità di vigilanza esistenti

Banche, imprese di investimento e compagnie assicurative soggette a vigilanza rispondono rispettivamente alla Banca d’Italia, alla CONSOB o all’IVASS, anziché all’autorità generale di vigilanza del mercato.

La compliance all’AI Act viene pertanto integrata in un rapporto di vigilanza già esistente, che comprende già attività ispettive e modalità operative consolidate.

Un altro sviluppo importante riguarda la scelta dell’Italia di consentire agli organismi già esistenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di pronunciarsi sui reclami relativi a violazioni dell’AI Act commesse dagli intermediari aderenti.

Ciò mette a disposizione dei clienti uno strumento rapido ed economico in grado di produrre decisioni motivate. Storicamente, canali di questo tipo tendono a generare un volume di controversie anziché singole richieste isolate.

Un’istituzione che utilizzi l’intelligenza artificiale nel credit scoring, nella determinazione dei prezzi o nella gestione dei sinistri dovrebbe quindi considerare, accanto all’esposizione regolamentare, anche la possibilità di un flusso di reclami individuali e verificare se le proprie polizze e riserve tengano adeguatamente conto di tale eventualità.

6. La sandbox e le tutele offerte dalla legge

La nuova legge istituisce una sandbox regolamentare nazionale, gestita congiuntamente dall’AgID e dall’ACN, all’interno della quale fornitori e potenziali fornitori possono sviluppare e testare sistemi sotto supervisione.

Viene data priorità alle imprese di dimensioni più ridotte e alle start-up, mentre il Garante per la protezione dei dati personali partecipa ai progetti che comportano il trattamento di dati personali.

Per un’impresa che intenda introdurre in Italia un caso d’uso potenzialmente controverso, la sandbox rappresenta uno degli aspetti della nuova legge che offre un’opportunità anziché imporre un limite: consente infatti di instaurare un confronto documentato con l’autorità prima del lancio, anziché dopo la presentazione di un reclamo.

La legge prevede inoltre espressamente che dati, algoritmi e metodi di addestramento possano beneficiare della tutela prevista per i segreti commerciali.

Questo può essere utile su due fronti:

  1. proteggere un modello nei confronti di un dipendente uscente o di un fornitore intenzionato a riutilizzarlo;
  2. definire con precisione che cosa una società sia disposta a divulgare quando un’autorità, un ricorrente o un consulente tecnico della controparte chieda di esaminare il funzionamento interno di un sistema che ha prodotto risultati errati.
7. Prepararsi all’enforcement dell’AI Act in Italia: cosa fare ora
  1. Mappare tutti i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in Italia o commercializzati sul mercato italiano e identificare, per ciascuno di essi, il ruolo svolto dalla società. Gli obblighi e le sanzioni possono infatti variare considerevolmente a seconda che l’impresa sia fornitore o utilizzatore.
  2. Completare le valutazioni di conformità relative a ciascun caso d’uso che coinvolge sistemi di IA e predisporre un processo in grado di rispondere alle richieste di spiegazioni entro tempi ragionevoli, poiché questi obblighi prevedono una specifica fascia sanzionatoria e sono frequentemente trascurati.
  3. Riorganizzare il fascicolo documentale relativo alle ispezioni in modo che sia utilizzabile anche in caso di visita senza preavviso. Ciò significa disporre di documentazione tecnica aggiornata, log conservati, registri di gestione dei rischi e di un responsabile interno chiaramente identificato e reperibile.
  4. Rivedere tutti i processi HR interessati dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e verificare, in particolare, che la persona che assume la decisione finale disponga di un potere effettivo e riceva informazioni sufficienti per poter eventualmente discostarsi dalla valutazione del sistema.
  5. Allineare il piano di risposta relativo all’intelligenza artificiale con quello di cybersecurity, dal momento che la medesima autorità gestisce ora entrambi i fascicoli e qualsiasi incoerenza tra i due potrebbe emergere.
  6. Valutare il ricorso alla sandbox prima di introdurre in Italia un caso d’uso potenzialmente controverso, anziché attendere l’arrivo del primo reclamo.
8. Come potrebbe svilupparsi l’enforcement dell’AI Act in Italia

Il nuovo regime è passato dalla fase della definizione dell’assetto istituzionale a quella dell’applicazione pratica.

La sequenza seguita dall’Italia prima nell’ambito della protezione dei dati e successivamente in quello della cybersecurity suggerisce ciò che potrebbe avvenire ora: una prima serie di ispezioni rivolte ad aziende particolarmente visibili, seguita dalla pubblicazione di decisioni destinate a definire le aspettative del mercato anche nei confronti degli altri operatori.

Le imprese che considereranno i prossimi mesi semplicemente come un periodo nel quale predisporre policy rischieranno di presentarsi alle autorità soltanto con delle policy.

Le imprese che, invece, li considereranno come i mesi che precedono una possibile prima ispezione potranno presentarsi alle autorità con delle evidenze concrete di conformità.

E la distanza tra queste due situazioni viene generalmente determinata molto prima che un ispettore dell’autorità si presenti alla porta.

Scelte di traduzione: ho privilegiato un italiano giuridico-professionale, traducendo enforcement prevalentemente come “applicazione” o “attività di vigilanza/sanzionatoria” a seconda del contesto, deployer come “utilizzatore” e mantenendo dawn raid e sandbox dove sono termini comunemente riconoscibili nel linguaggio compliance.

Autore: Josaphat Manzoni

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