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Nella recente ordinanza n. 39764/2021, la Corte di Cassazione ha richiamato due consolidati principi in tema contraffazione e concorrenza sleale per la tutela del marchio.

Nello specifico, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una nota società operante a livello mondiale nel settore dell’ingegneria, condannata in sede di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a corrispondere a controparte la metà delle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio oltre che a vedersi revocare le disposizioni sanzionatorie che erano state disposte in primo grado a seguito dell’accertamento dell’avvenuta contraffazione del marchio italiano figurativa di parte attorea e della commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cc.

Sulla base dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, quali la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 c.p.i., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., la Corte di Cassazione ha invece confermato quanto ritenuto in fase di appello in relazione al rischio di confusione che potesse originarsi tra i due marchi. Infatti, è possibile escludere tale rischio per la natura complessa del marchio della convenuta e la presenza di una componente denominativa dotata di una notevole capacità distintiva – sia per le dimensioni che per la gradevolezza dei caratteri utilizzati – tenuto conto in particolare delle caratteristiche che contraddistinguono il pubblico di riferimento, composto da imprenditori tecnici e professionisti qualificati, i quali saranno spinti da un certo grado di consapevolezza e avvedutezza nell’acquisto dei prodotti.

Inoltre, in tale occasione la Cassazione ha ribadito una costante giurisprudenza in base alla quale il giudice di merito, in tema di tutela del marchio, non dovrà svolgere un apprezzamento in via analitica sulla confondibilità dei segni, qualora i prodotti presentassero delle affinità, attraverso un esame particolareggiato ed esaminando ogni singolo elemento, ma dovrà compiere un’analisi in via globale e sintetica, avendo cura di tutto l’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, grazie ad una valutazione d’impressione che rifletta la normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di riferimento di quei prodotti, prescindendo da un esame comparativo dettagliato. Il confronto, infatti, dovrà essere condotto attraverso la comparazione del marchio che il consumatore osserva ed il mero ricordo mnemonico dell’altro: tal giudizio dovrà essere motivato e accompagnato da un’indicazione concisa e sintetica delle ragioni che hanno orientato la propria scelta e degli elementi che hanno attirato primariamente la loro attenzione.

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