La Corte di Giustizia ha stabilito, nel caso Brompton c. Chedech/Get2Get, che una forma almeno in parte necessaria per ottenere un risultato tecnico può essere tutelata dal copyright purché abbia il carattere dell’originalità.
Lo scorso 11 giugno 2020, la Corte di Giustizia europea ha pubblicato la propria decisione nella causa C-833/18, che ha visto contrapporsi, da un lato, Brompton Bicycle Ltd (nota produttrice di biciclette pieghevoli) e, dall’altro, la società coreana Chedech/Get2Get che produce biciclette analoghe a cui veniva addebita una violazione dei diritti d’autore. Con tale decisione la Corte ha stabilito che la protezione a titolo del diritto d’autore si applica anche un prodotto “la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un’opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale“.
In particolare, il giudice del rinvio (Tribunal de l’entreprise de Liège) aveva chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se una bicicletta, il cui sistema di piegatura era tutelato da un brevetto oggi estinto, possa essere qualificata come opera suscettibile di protezione mediante diritto d’autore, posto che la sua forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico. La Corte di giustizia ha preso le mosse dalla nozione di «opera» che, secondo giurisprudenza costante della stessa Corte, è costituita da due elementi. Da un lato, implica un oggetto originale che è una creazione intellettuale propria del suo autore e, dall’altro, richiede che sussista un’espressione di tale creazione. Ne consegue, quindi, che un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d’autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative.
Tale valutazione, naturalmente, spetta al giudice del rinvio, che dovrà verificare solo l’originalità del prodotto in esame, tenendo in considerazione che l’esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore. La Corte chiarisce altresì che – a differenza di quanto proposto dall’Avvocato Generale – la volontà del presunto contraffattore è irrilevante nell’ambito di una simile valutazione. Infine, quanto all’esistenza di un brevetto anteriore, oggi scaduto nel procedimento principale, nonché all’efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi.