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Il Gruppo di Esperti della Commissione europea su Responsabilità e Nuove Tecnologie ha pubblicato un report in materia di “Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies”, nel quale sono individuate le principali criticità in tema di responsabilità civile legate alla nuova società dell’informazione e vengono enucleate delle possibili soluzioni al riguardo.

In particolare, alla luce dei regimi esistenti negli Stati Membri, il Gruppo rileva che non è necessario attuare una revisione completa delle discipline in merito alla valutazione della responsabilità civile (ad esempio, conferendo alle nuove tecnologie una personalità giuridica distinta), ma è sufficiente introdurre delle previsioni che tengano in debito conto il mondo delle nuove tecnologie digitali.

Così, il report suggerisce l’impiego degli strumenti giuridici tradizionalmente usati nel diritto civile, prevedendo in particolare l’introduzione, in determinate circostanze, di una responsabilità oggettiva per i danni causati da prodotti difettosi e dai loro componenti, o di una responsabilità indiretta ove venga provocato un danno che – qualora fosse stato causato dall’uomo – avrebbe dato luogo a tale responsabilità. Ancora, nei casi in cui un prodotto sia costituito da elementi forniti da vari soggetti, questi ultimi potrebbero essere chiamati a rispondere in solido dei danni causati. Vengono altresì analizzate delle ipotesi in cui potrebbe essere opportuno invertire o ridurre l’onere della prova a carico del danneggiato, come nel caso in cui tale onere fosse sproporzionato o qualora il danno sia stato causato da una violazione di determinate norme (ad esempio, le norme sulla sicurezza informatica).

Il Gruppo rileva, inoltre, l’esigenza di intensificare i controlli sui sistemi utilizzati e sui prodotti messi in commercio, suggerendo a tal fine l’introduzione di nuovi obblighi di diligenza in capo agli operatori e ai produttori di tali tecnologie. D’altro canto, i produttori, in conformità con le leggi applicabili, dovrebbero prevedere by design dei mezzi idonei a registrare le informazioni relative al funzionamento dei propri prodotti essenziali per stabilire se si concretizza un rischio connesso agli stessi. La mancata registrazione o l’ingiustificato diniego di accesso alle informazioni potrebbe rilevare quale presunzione juris tantum di sussistenza della responsabilità.

In ultimo, viene analizzato anche il rischio che gli utenti che hanno subito un pregiudizio non possano in effetti essere risarciti dei danni subiti. Pertanto, viene suggerita l’introduzione di una assicurazione obbligatoria per determinate tecnologie per le quali il danno potenziale è più frequente o più grave e qualora sia improbabile che gli operatori siano in grado di risarcire gli interessati individualmente.

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