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Il prossimo 19 settembre 2020 sarà l’ultimo giorno utile per l’adozione, da parte degli Stati membri, dei provvedimenti volti ad implementare le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della Direttiva 2010/13/UE, volta al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (Direttiva AVMS).

La scopo della Direttiva AVMS non è quello di disciplinare direttamente il funzionamento dei servizi di social media in quanto tali, ma solamente nella circostanza in cui la fornitura di programmi e di user generated video content costituisce una funzione essenziale del servizio. Il concetto di funzione essenziale viene delineato al considerando 5, in base al quale “la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore”. L’articolo 1 della Direttiva AVMS identifica un servizio di piattaforma per la condivisione video come un servizio il cui obiettivo principale, o di una sua sezione distinguibile o di una sua funzione essenziale, sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti, o entrambi, per il grande pubblico.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l’importanza della definizione del concetto di “funzionalità essenziale” al fine di definire un servizio di piattaforma per la condivisione di video e determinare l’ambito di applicazione della Direttiva AVMS. A tal fine, la Commissione europea, incaricata dalla stessa normativa europea, ha aperto una consultazione pubblica attraverso la quale gli esperti del settore sono chiamati a esprimere le loro valutazioni circa la rilevanza di alcuni “indicatori tecnici” per valutare la loro rispondenza alle funzionalità essenziali delle piattaforme di condivisione video.

La Commissione ha identificato tre aree di rilevanza dei cosiddetti “indicatori tecnici”. La prima ha ad oggetto il “Rapporto tra il contenuto audiovisivo e l’attività o le attività economiche principali del servizio”, ossia il ruolo svolto dai video nel servizio della piattaforma (i.e.; la natura stand-alone dei contenuti; l’architettura e il l’interfaccia della piattaforma; le funzionalità del servizio per attrarre l’attenzione degli utenti sui video; il posizionamento e il mercato di riferimento del servizio). La seconda, invece, si concentra sulla “Rilevanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi disponibili sul servizio” e contiene un gruppo di indicatori volti a determinare la quantità dei contenuti audiovisivi inclusi sulla piattaforma;, tali indicatori dovranno permettere una valutazione sulla base di elementi numerici oggettivi. Infine, la terza area prende in considerazione gli aspetti economici del servizio e, in particolare, la capacità dei video di generare ricavi per la piattaforma.

Sembra opportuno rilevare come la Commissione abbia individuato i medesimi criteri enunciati recentemente dalla Corte di Cassazione n. 7708/2019 per identificare i servizi della società dell’informazione di hosting provider, che si qualificano come quei soggetti che svolgono “attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione”.

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