La prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha stabilito che il marchio tridimensionale identificato dalla forma del dopo-sci “Moon-Boot” non ha carattere distintivo in quanto riproduce la tipica forma a ‘L’.
Con decisione del 18 maggio 2020 nell’ambito del procedimento n. R 1093/2019-1, la prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha confermato le conclusioni precedentemente raggiunte dalla Divisione di Annullamento dello stesso Ufficio secondo cui il marchio tridimensionale di titolarità della Tecnica Group S.p.A., identificato dalla forma dello stivale dopo-sci “Moon-Boot”, non ha carattere distintivo in relazione ai prodotti della classe 25. Su tale base, è stata accolta la domanda di nullità presentata dalla Zeitneu GmbH ed è stato disposto l’annullamento del marchio di forma in questione per tali prodotti.
In particolare, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha stabilito che lo stivale in esame riproduce la tipica forma a ‘L’ di qualsiasi altro stivale “che si deve adattare ai piedi“, e che le restanti caratteristiche non permettono di distinguere lo stivale “Moon Boot” da altri scarponi dopo-sci. Inoltre, la decisione ha riconosciuto come “Tra la progettazione iniziale e la commercializzazione del prodotto e la domanda di registrazione circa 40 anni più tardi, vi è prova che una serie di prodotti simili, anche identici, venivano commercializzati da diversi fonti commerciali“, notando come molti di tali prodotti non avessero “alcun legame commerciale con il titolare” del marchio contestato.
A sostegno della propria posizione, Tecnica Group S.p.A. aveva fatto riferimento anche ad alcune precedenti controversie che hanno avuto luogo in Italia contro Zeitneu GmbH in relazione allo stesso marchio e, in particolare, alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 3143/2016 e alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 851/2019, in cui la forma dello stivale “Moon Boot” era stata riconosciuta quale marchio notorio. A tal riguardo, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha rilevato come, nonostante l’Ufficio sia tenuto a prendere in considerazione tali decisioni, la normativa sul marchio comunitario costituisce un sistema autonomo, che trova applicazione indipendentemente da disposizioni normative o decisioni di matrice nazionale.
Al paragrafo 77 della decisione, la Commissione di Ricorso ha infine riconosciuto che “il mercato dei capi di abbigliamento, delle calzature e dei loro accessori, è un mercato dei prodotti di disegni e modelli, caratterizzata dall’originalità delle forme dei prodotti o dai loro elementi decorativi, che sono apprezzati per la loro originalità e bellezza estetica, ma che non svolgono normalmente la funzione di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti“.