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Il 3 agosto 2023 la Camera ha approvato il testo del disegno di legge sul diritto all’oblio oncologico, vale a dire il diritto delle persone guarite da malattie oncologiche di non divulgare tale informazione e non subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in alcune situazioni disciplinate dalla legge.

Con la risoluzione del 16 febbraio 2022 “rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro”, il Parlamento europeo aveva richiesto agli Stati membri di prevedere entro il 2025 degli strumenti per garantire il diritto all’oblio oncologico a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e dopo cinque anni dopo il trattamento per i pazienti per la quale la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni.

In seguito a tale risoluzione, si sono susseguiti, sin da ottobre 2022 vari disegni di legge per garantire anche in Italia il diritto all’oblio oncologico. Il 3 agosto 2023 è stato approvato dalla Camera il testo del disegno di legge “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. Tale disegno di legge si applica ai soggetti che sono stati precedentemente affetti da una patologia oncologica ed il cui trattamento si sia concluso, senza alcuna ricaduta, da più di dieci anni, o, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, cinque anni. I soggetti qui menzionati, quindi, esercitando il proprio diritto all’oblio oncologico, esercitano il diritto a non fornire informazioni circa la propria pregressa patologia in caso di stipulazione o rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in materia di adozione e ai fini dell’accesso a procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private. qualora siano previsti accertamenti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati. Giova sottolineare, inoltre, che a tutela della riservatezza della persona guarita, l’istituto bancario, finanziario o assicurativo non può venire a conoscenza della pregressa condizione patologica del soggetto neanche attraverso altre fonti, qualora sia già a conoscenza dell’informazione, non la può comunque utilizzare per la determinazione delle condizioni contrattuali e nella valutazione del rischio dell’operazione e della solvibilità del contraente.

In questo momento il testo del disegno di legge è passato al Senato per l’approvazione, se venisse approvato sarebbe introdotta un’importantissima tutela contro le discriminazioni e per la riservatezza delle persone guarite, anche Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali si è espresso, definendo questo diritto una battaglia di civiltà che non si può perdere.

Nell’attesa che questo progetto si concretizzi anche in Italia, si segnala che ci sono Stati membri che hanno già previsto misure per garantire il diritto all’oblio oncologico nel loro ordinamento come: Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Romania.

Il diritto all’oblio oncologico si differenzia dal diritto all’oblio previsto dall’art. 17 GDPR in quanto ha un contenuto più ampio dell’ordinario diritto alla cancellazione dei propri dati. Per saperne di più sul diritto all’oblio secondo l’art. 17 GDPR, può essere interessante l’articolo “Corte di Cassazione: diritto all’oblio e legittimità del global delisting

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