Secondo la CGUE la capacità distintiva di un marchio non richiede sempre la valutazione delle norme e degli usi del settore interessato.
In un recente rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia europea (CGEU) ha dovuto rispondere in materia di capacità distintiva di un marchio. In particolare, il giudice del rinvio chiedeva se la capacità distintiva di un segno, che deve essere applicato a prodotti specifici utilizzati per fornire un servizio, debba essere valutata tenendo conto delle norme o delle consuetudini del settore di riferimento.
Nel caso in esame, la ricorrente depositava, nel novembre 2016, tre domande di marchio presso l’Ufficio della proprietà intellettuale svedese aventi ad oggetto la colorazione di autobus e treni. La ricorrente precisava altresì che le domande non riguardavano la forma dei veicoli. Poiché l’Ufficio della proprietà intellettuale respingeva tali domande sull’assunto che si trattava di segno meramente decorativi, la ricorrente impugnava la decisione, dapprima in primo grado e poi in appello.
Il giudice d’appello svedese, nutrendo alcuni dubbi circa la valutazione della capacità distintiva di tali segni, ha sottoposto alla Corte di Giustizia europea due questioni preliminari.
La CGEU ha innanzitutto chiarito che, qualora la domanda di marchio riguardi un segno destinato ad essere apposto in modo esclusivo e sistematico su gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione di servizi, il carattere distintivo del segno non può essere valutato indipendentemente dalla percezione che il pubblico di riferimento ha dell’apposizione del segno stesso su tali beni. Infatti, sebbene i beni utilizzati nell’esecuzione della prestazione dei servizi non siano oggetto della domanda di marchio, resta il fatto che il pubblico di riferimento percepisce i motivi colorati che compongono il segno medesimo come apposti sui beni che servono loro da supporto esclusivo.
Secondo la Corte di giustizia europea nell’ambito di tale analisi, non occorre esaminare se i segni richiesti ai fini della registrazione differiscano in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore economico interessato, poiché che il criterio di valutazione relativo all’esistenza di una significativa divergenza dalla norma o dalle abitudini del settore economico interessato si applica ai casi in cui il segno sia costituito dall’aspetto del prodotto per il quale la registrazione come marchio venga richiesta, caso diverso da quello in esame.
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