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In un caso riguardante il marchio Fauré Le Page, la Cour de Cassation francese ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) di pronunciarsi sul concetto di ingannevolezza dei marchi (causa C-412/24). Il caso riguarda la questione se un marchio che include un riferimento a una data, che suggerisce falsamente una lunga storia e una reputazione consolidata del marchio, possa essere considerato ingannevole anche se non trae in inganno sui prodotti o servizi stessi.

Il contesto

La controversia è iniziata quando Goyard ST-Honoré ha chiesto la cancellazione dei marchi FAURÉ LE PAGE PARIS 1717, sostenendo che l’elemento “1717” nel marchio implicava falsamente che l’azienda fosse in attività da quell’anno, mentre in realtà l’attuale proprietario esisteva solo dal 2009. La Corte d’Appello di Parigi si è espressa in tal senso, stabilendo che i marchi erano nulli in quanto la data “1717” poteva indurre il pubblico a credere che Fauré Le Page Paris avesse una storia di lunga data, risalente al XVIII secolo. Questa sentenza è stata significativa perché ha introdotto l’idea che l’ingannevolezza di un marchio possa estendersi oltre la natura, la qualità o l’origine geografica dei prodotti o dei servizi, fino a includere le caratteristiche dell’azienda stessa.

Fauré Le Page Paris ha presentato ricorso alla Cour de Cassation, sostenendo che la Direttiva sui marchi dovrebbe applicarsi solo ai marchi che ingannano i consumatori sui prodotti e servizi offerti, non sulla storia o sulla reputazione dell’azienda. Infatti, ai sensi dell’articolo 20, lettera b), la direttiva sui marchi può essere revocata se, dopo la data di registrazione, a seguito dell’uso fatto dal suo titolare o con il suo consenso, è suscettibile di indurre in errore il pubblico, in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o l’origine geografica di tali prodotti o servizi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che un marchio possa essere ingannevole se trasmette false informazioni sull’età o sull’affidabilità dell’azienda, inducendo i consumatori ad attribuire ai prodotti un prestigio o una qualità immeritati.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha sottoposto alla CGUE due questioni principali: se l’inclusione di una data fantasiosa in un marchio, che inganna i consumatori sull’età e l’esperienza dell’azienda, possa essere considerata ingannevole ai sensi della Direttiva sui marchi e, in caso affermativo, se tale ingannevolezza debba riguardare specificamente i prodotti e i servizi o possa estendersi alle caratteristiche dell’azienda.

In ogni caso, la domanda che sorge spontanea è: se l’origine geografica dei prodotti e dei servizi è considerata una caratteristica dei prodotti o dei servizi, allora perché non la data di stabilimento del produttore dei prodotti o dei servizi? Entrambe sono proprietà non tangibili, ma possono avere un impatto importante sulla qualità (percepita) dei beni e dei servizi e sulle decisioni di acquisto dei consumatori.

Questo caso sottolinea le complessità che circondano il concetto di ingannevolezza nel diritto dei marchi, e soprattutto invita a vigilare sulle aziende che rilanciano vecchi marchi registrando marchi composti da una vecchia data, quando l’avviamento non è stato trasferito. L’imminente decisione della CGUE potrebbe avere implicazioni significative sul trattamento dei marchi con riferimenti storici nell’Unione Europea.

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