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L’Ufficio europeo dei brevetti (“EPO”) ha pubblicato in data 29 gennaio 2020 le ragioni a sostegno della sua decisione di rigettare le domande di brevetto europeo, presentate nell’autunno del 2018, in cui una tecnologia di intelligenza artificiale nominata “DOBUS” veniva designata come inventore. Le domande riguardavano rispettivamente un “contenitore per alimenti” e dei “dispositivi e metodi per attirare l’attenzione”. In entrambe le domande il richiedente riteneva di aver acquistato il diritto al brevetto europeo dall’inventore, sostenendo che, in quanto proprietario della macchina, tutti i diritti di proprietà intellettuale creati da quest’ultima gli fossero stati ceduti.

L’EPO ha ritenuto che sulla base della normativa europea in materia brevettuale, l’inventore designato in un brevetto europeo non possa che essere una persona fisica. Tale interpretazione sarebbe supportata da varie ragioni. In particolare, la qualifica di inventore attribuirebbe una serie di diritti i quali potrebbero essere esercitati solamente da un soggetto titolare di apposita personalità giuridica, di cui i sistemi di intelligenza artificiale attualmente non godono. Allo stesso modo, le macchine non sarebbero nemmeno in grado di trasferire tali diritti ai propri aventi causa mancando di personalità giuridica.

Infine l’Ufficio europeo ha osservato come una tale interpretazione del termine “inventore”, come riferimento ad una persona fisica, sembra essere uno standard riconosciuto a livello internazionale e ripreso in più occasioni anche dalle decisioni dei tribunali nazionali in materia.

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