Con sentenza n. 10789 del 2019, il Tribunale di Roma si è pronunciato sul ricorso presentato da una nota compagnia telefonica avverso il provvedimento n. 437 del 2016 emesso dal Garante privacy, ribaltando il risultato in favore della ricorrente.
Oggetto del contendere sono le modalità con cui la società aveva condotto, tra il 2015 e il 2016, una pluralità di campagne aventi ad oggetto l’invio di sms contenenti la richiesta di prestare il consenso alla ricezione di materiale pubblicitario o promozionale, sia a clienti già presenti nella customer base della Società che a clienti potenziali.
Ad opinione del Garante, inoltrando tali sms in assenza del previo consenso, la Società aveva agito in contrasto con la disciplina del Codice Privacy, nella sua formulazione previgente al GDPR (tuttavia ancora applicabile sul punto in oggetto). Sulla base di tali premesse, il Garante ha pertanto applicato una sanzione amministrativa alla Società, vietando l’ulteriore trattamento.
Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Roma, per il quale l’art. 130 co. 1 del Codice – che dispone la necessità del consenso del contraente o utente “per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale” – non sia in effetti rilevante nel caso di specie, argomentando che la disposizione in oggetto vieta le attività pubblicitarie o promozionali in assenza del consenso, ma non anche l’invio di messaggi diretti proprio ad acquisire detto consenso, da manifestarsi successivamente in modo consapevole da parte del destinatario e finalizzato al futuro inoltro da parte dell’azienda di offerte commerciali.
In questa prospettiva, le attività della ricorrente non possono essere già considerate come trattamento di dati personali per finalità di marketing, essendo del tutto assente, nel caso in esame, un’attività promozionale di un prodotto commerciale ovvero un’attività pubblicitaria in senso proprio. Al contrario nell’esigere il consenso (che verrà eventualmente inoltrato con futuro e distinto messaggio), deve ravvisarsi l’intento della Società di rispettare le disposizioni del Codice.
Il Tribunale ha così annullato il provvedimento del Garante privacy, accogliendo il ricorso del noto operatore di telefonia ricorrente.