A seguito della conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, tramite la legge 19 dicembre 2019, n. 157 e della conseguente introduzione dell’articolo 17-bis nell’ambito del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 1 gennaio 2020 è stata introdotta una nuova disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
L’articolo 17-bis ha introdotto dunque una serie di misure e di adempimenti a carico dei soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che affidino il compimento di una o più opere o servizi, di importo complessivo annuo superiore ai 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera e che si svolgano presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
Alla luce della complessità della norma, l’Agenzia delle entrate ha emesso una circolare che chiarisce e specifica il campo di applicazione della nuova disciplina. Anzitutto l’Agenzia individua le finalità perseguite dall’intervento normativo, ossia contrastare il fenomeno dell’omesso versamento dell’IVA e l’utilizzo di crediti fiscali falsi per il pagamento della compensazione delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente; per poi proseguire con un’analisi dei criteri soggettivi ed oggettivi da tenere in considerazione al fine di determinare l’ambito applicativo della norma. La circolare passa anche in rassegna i tre obblighi principali che fanno capo ai soggetti che non ricadano in una delle cause di esonero previste dalla disposizione, ossia l’obbligo al versamento delle ritenute e il contestuale divieto di compensazione; l’obbligo in capo alle imprese appaltatrici o affidatarie di rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ed infine l’obbligo del committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria al verificarsi di alcune circostanze determinate. Infine vengono affrontati gli aspetti sanzionatori della disciplina applicabili in caso di violazione da parte del committente o delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dei rispettivi obblighi normativi.