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Il gigante del web torna ad essere nuovamente nel mirino delle autorità garanti per la protezione dei dati personali. Questa volta, la sanzione proviene dall’Autorità per la protezione dei dati svedese, la quale ha imposto a Google il pagamento di 75 milioni di corone svedesi (circa € 7 milioni) per non aver adeguatamente ottemperato alle richieste di quegli utenti che, esercitando il loro “right to be forgotten”, chiedevano la deindicizzazione dal noto motore di ricerca degli elenchi di risultati delle ricerche che includevano il loro nome, ad esempio in caso di mancanza di precisione, pertinenza o se considerati superflui.

La vicenda in oggetto prende le mosse nel 2017, quando l’Autorità svedese, a seguito di attività ispettive condotte nei confronti di Google, aveva intimato la società a procedere alla rimozione di due elenchi di risultati di ricerca. Tuttavia, ad un anno di distanza, l’Autorità aveva rilevato che: a) nel primo dei due casi, la Società aveva sì ottemperato a quanto intimato, ma operando un’interpretazione troppo restrittiva degli indirizzi web che dovevano essere rimossi, mentre b) nel secondo caso, la rimozione, per quanto completa, non era stata effettuata tempestivamente.

Peraltro, a ben vedere, le rimozioni inadeguate e tardive sono solo una parte della questione in oggetto, in quanto, in tale sede, l’Autorità ha altresì rilevato che Google, attualmente, nel suo modulo di richiesta di cancellazione, informa che la richiesta di deindicizzazione pervenuta da parte dell’utente viene notificata al proprietario del sito web. Ebbene, al riguardo l’Autorità argomenta rilevando come tale modalità comporti una sostanziale lesione del diritto all’oblio dell’interessato. Infatti, il proprietario del sito, informato della richiesta, può bypassare di fatto il limite della blacklist del motore di ricerca, tramite l’adozione di minimi accorgimenti: basterà pubblicare la pagina web in questione su un altro URL del proprio sito per far sì che il contenuto “censurato” riemerga nuovamente nell’elenco delle ricerche presente su Google.

Consapevole di tale espediente elusivo – che di fatto concretizza una violazione dei diritti e delle tutele garantite agli utenti – l’Autorità ha così dichiarato che “Google non ha una base giuridica per informare i proprietari del sito quando gli elenchi dei risultati di ricerca vengono rimossi, e inoltre fornisce alle persone informazioni fuorvianti tramite la dichiarazione nel modulo di richiesta”. Per questi motivi, ha ordinato a Google di astenersi dall’informare gli operatori dei siti web in merito alla deindicizzazione dei loro URL dagli elenchi del motore di ricerca.18

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