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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo, il Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 16 introduce disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP (Association of Tennis Professionals) Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

In previsione dei due grandi eventi sportivi citati, con il decreto si predispone l’apparato giuridico-normativo necessario ad agevolare, nelle città ospiti, la realizzazione di interventi di ampio respiro e di elevata complessità in termini di modernizzazione infrastrutturale e di riqualificazione urbana e territoriale. Inoltre, il provvedimento introduce, al Capo III (art. 10 e ss.), il divieto di pubblicità parassitaria e ingannevole, realizzata nell’ambito di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale.

Nello specifico, il decreto vieta:

  • la creazione di un collegamento indiretto tra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi, idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;
  • la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi;
  • la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo, tramite qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore, che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi, e idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che l’autore della condotta sia sponsor dell’evento sportivo o fieristico medesimo;
  • la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico, ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l’erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l’evento ovvero con il suo organizzatore.

I divieti operano dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell’evento sportivo o fieristico, fino al novantesimo giorno successivo alla sua conclusione.

Spetterà all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) accertare e reprimere condotte riconducibili al fenomeno dell’ambush marketing, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative, che variano a seconda dei casi da 100 mila euro a 2,5 milioni di euro.

Tale disciplina è stata ripresa, quasi in toto, dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio 2020, che si tradurrà in una disciplina generale per la repressione dei fenomeni di ambush marketing. In particolare, l’obiettivo delle legge sarà quello di disciplinare la materia in modo specifico ma al contempo generalizzato, e non più limitato a singoli eventi. Infatti, a differenza del Decreto Legge, il disegno di legge ha più ampio respiro e comprende, tra gli eventi nei quali il fenomeno dell’ambush marketing ha maggiori possibilità di manifestarsi, non solo gli eventi sportivi, o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, ma anche gli “eventi dello spettacolo cui partecipano artisti di fama nazionale o internazionale“.

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