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Gli artt. 15 e 16 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) hanno modificato la disciplina dei Golden Power, espandendo i poteri speciali del Governo di bloccare o imporre vincoli e condizioni alle operazioni di trasferimento di società o di asset ritenuti strategici per il paese.

Queste operazioni devono essere notificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché valuti se l’operazione possa produrre “un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti”.

L’art. 15 ha esteso l’obbligo di notifica di acquisti di partecipazioni in società che detengono asset strategici a tutti i settori menzionati dall’art. 4, para 1, Regolamento (UE) n. 452/2019 (Regolamento), ivi inclusi i settori finanziario, creditizio e assicurativo. In particolare, sono stati aggiunti i settori di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 4 cit., tra cui: approvvigionamento di fattori produttivi critici, accesso a informazioni sensibili e libertà e pluralismo dei media; in precedenza erano già inclusi i settori di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4 cit., tra cui: media; intelligenza artificiale; telecomunicazioni; robotica; cybersicurezza. La previsione troverà applicazione fino all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individuerà specificamente gli asset ritenuti strategici nei predetti settori.

Quanto al settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, l’art. 16 del Decreto Liquidità ha meglio definito i “fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano”, di cui il Governo deve tener conto nel valutare se esercitare i propri poteri speciali nel predetto settore.

Il Decreto Liquidità, all’art. 15, ha inoltre previsto una serie di disposizioni temporanee che troveranno applicazione fino al 31 dicembre 2020, in tutti i casi in cui l’obbligo di notifica sia sorto entro tale termine, anche se la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.

In particolare, tra le nuove misure temporanee più rilevanti si segnalano le seguenti:

  • dovranno essere notificate le delibere, gli atti e le operazioni che comportino modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità ovvero il cambiamento della destinazione di asset nei settori menzionati dall’art. 4 del Regolamento, inclusi il settore finanziario, quello creditizio e quello assicurativo. In precedenza tale obbligo era previsto solo per i settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
  • in relazione agli asset strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni e in quelli di cui all’art. 4 del Regolamento, ivi inclusi i settori finanziario, creditizio e assicurativo, le acquisizioni di partecipazioni di rilevanza tale da permettere di assumere il controllo della società target dovranno essere notificate anche se effettuate da soggetti appartenenti all’Unione Europea (in precedenza, l’obbligo era previsto solo per i soggetti esteri extra-UE). Inoltre, i soli soggetti non appartenenti all’Unione Europea sono ora obbligati a notificare anche l’acquisizione di partecipazioni che permettano di assumere una quota dei diritti di voto o del capitale della società target pari almeno al 10% (e poi al superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50%) – tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute –, ma solo se il valore complessivo dell’investimento non sia inferiore a un milione di euro.

Sempre sino al 30 dicembre 2020, per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza nazionale o sull’ordine pubblico, l’art. 15 del Decreto Liquidità ha previsto che andrà presa in considerazione, inter alia, anche l’esistenza di un controllo diretto o indiretto di un’amministrazione pubblica di uno Stato UE (in precedenza, il controllo da tenere in considerazione era solo quello di uno Stato extra-UE).

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