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La Cassazione Penale, II Sezione, con sentenza n. 11959/2020, ha aperto alla possibilità di qualificare i dati informatici e segnatamente i singoli file come “cose mobili” ai sensi delle disposizioni della legge penale, potendo pertanto costituire oggetto di condotte di appropriazione indebita ex articolo 646 c.p..

Nel caso in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la legittimità di una condanna per appropriazione indebita emessa nei confronti di un ex dipendente di una società che, rassegnando le proprie dimissioni, aveva proceduto alla formattazione dell’hard disk del laptop aziendale affidatogli per motivi di lavoro, privando la società di informazioni e dati rilevanti, successivamente ritrovati su dispositivi personali dell’imputato oggetto di sequestro. Alla luce di quanto precede, con il primo motivo di ricorso la difesa evidenziava l’esistenza di una violazione di legge, in riferimento all’articolo 646 c.p., nell’aver il giudice di merito erroneamente ritenuto che i dati informatici siano suscettibili di appropriazione indebita, muovendo dal fatto che la norma incriminatrice in commento individua l’oggetto materiale della condotta nella “cosa mobile”, nozione che richiede la cosa sia suscettibile di “fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro” così da escludersi, di fatto, la configurabilità del reato in relazione a qualsiasi entità immateriale.

Nel confermare la condanna, la Cassazione rileva invece che il file, pur non essendo connotato da una dimensione materialmente apprensibile, possiede comunque una dimensione fisica, “costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono”, così come dimostrato da “l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i file possono essere conservati e elaborati”. Inoltre, nella citata sentenza la Suprema Corte sostiene che “la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet” conferma il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione: si tratta di un’interpretazione estensiva della norma, resa necessaria dall’evoluzione socio-tecnologica e, in particolare, dall’esigenza di rendere effettiva la tutela cui mirano le disposizioni incriminatrici dei delitti contro il patrimonio anche nell’attuale società dell’informazione.

Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, i dati informatici, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, devono essere considerati come cose mobili ai sensi della legge penale e la condotta volta “non solo all’interversione del possesso legittimamente acquisito” ma altresì a sottrarre definitivamente i dati informatici, “mediante la loro cancellazione, previamente duplicati e acquisiti autonomamente nella disponibilità del soggetto agente”, è idonea ad integrare gli estremi del reato di appropriazione indebita ai sensi della normativa penale.

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