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Il 22 aprile 2020 l’Autorità garante della concorrenza portoghese (Autoridade da Concorrência; “Autorità” o “AdC”) ha pubblicato la versione finale del Report in materia di “Politiche di fidelizzazione nei servizi di telecomunicazione”.

Nel Report, l’AdC ha sintetizzato i risultati della consultazione pubblica che era stata avviata nel dicembre 2019 e che ha visto, fra gli altri, il coinvolgimento dell’autorità di regolazione delle comunicazioni (ANACOM), della direzione di protezione dei consumatori e di alcuni tra i principali operatori di comunicazioni elettroniche portoghesi. All’esito della consultazione, sono state confermate tutte le criticità concorrenziali del settore delle telecomunicazioni portoghese prospettate dalla AdC già nell’interim report in precedenza pubblicato: prezzi più alti della media europea; un basso tasso di “mobilità” degli utenti e numerose denunce degli utenti presentate dinanzi all’Associazione portoghese per la protezione dei consumatori e all’ANACOM.

In particolare, l’Autorità ha sottolineato che il settore delle telecomunicazioni è, ad oggi, caratterizzato dalla prevalenza di contratti che prevedono “clausole di fidelizzazione” sotto forma di durata minima del contratto e di oneri di risoluzione anticipata per i consumatori. La diffusa presenza di tali clausole comporta un indebolimento delle dinamiche competitive di settore, limitando il numero di utenti nella condizione di poter cambiare il proprio operatore. Tale criticità è inasprita dalla prassi generalizzata di rinnovo di tali clausole e dalla complessità delle procedure di risoluzione dei contratti. Alla luce delle criticità individuate, l’AdC ha dunque provveduto ad elaborare alcune raccomandazioni per il Legislatore e per l’ANACOM.

Quanto alle raccomandazioni rivolte al Legislatore, l’AdC ha innanzitutto suggerito una serie di modifiche alla legge portoghese sulle comunicazioni elettroniche. Nello specifico: (i) ammettere il rinnovo delle clausole di durata minima presenti nei contratti solo se, con il nuovo contratto, l’operatore si è impegnato a fornire nuove apparecchiature terminali o ad attivare nuovi servizi; (ii) eliminare l’eccezione in base alla quale gli operatori di telecomunicazioni non necessitano del consenso scritto del consumatore a nuove condizioni contrattuali se il contratto era stato inizialmente concluso a seguito di una telefonata effettuata dal consumatore; (iii) identificare – sulla base di criteri oggettivi definiti dall’ANACOM – le situazioni in cui un cambiamento di indirizzo da parte del consumatore costituisce “un cambiamento straordinario delle circostanze” tale da giustificare la risoluzione del contratto; (iv) prevedere che le modalità di risoluzione dei contratti siano le medesime di quelle di conclusione dei contratti e siano dotate dello stesso livello di semplicità. Inoltre, l’AdC ha raccomandato al Legislatore di trasporre in breve tempo il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche nel quadro giuridico nazionale, in particolare le norme in materia di obblighi informativi e di migrazione dell’utenza. L’AdC ha raccomandato invece all’ANACOM di (i) valutare, per ciascuna offerta, la durata minima del contratto necessaria per recuperare gli investimenti effettuati dall’operatore di telecomunicazioni nell’attivazione di nuovi servizi e nella fornitura delle apparecchiature terminali sovvenzionate; (ii) definire delle regole che migliorino la trasparenza per i consumatori delle informazioni sul valore esatto dei costi di risoluzione anticipata del contratto; e infine (iii) effettuare un’analisi costi-benefici dell’attuazione di procedure di migrazione fra operatori in cui l’unica interfaccia con il consumatore sia l’operatore recipient.

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