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La nuova posizione del Garante privacy consente di svolgere test sierologici a condizione che certe limitazioni siano rispettate.

Il 13 e il 14 maggio 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato alcuni chiarimenti con riferimento alle particolari situazioni derivanti dallo stato di emergenza da COVID-19 nell’ambito lavorativo e, tra gli altri, ha fatto luce sul ruolo del datore di lavoro e del medico competente rispetto ai test sierologici svolti in tale contesto.

Il Garante ha sottolineato l’esigenza di mantenere adeguatamente distinti i compiti – e quindi, di riflesso, il potere informativo – del datore di lavoro e del medico competente. Difatti, in conformità con la disciplina lavoristica, il datore di lavoro non deve avere cognizione diretta delle patologie dei propri lavoratori e soltanto il medico competente (o altro professionista sanitario) può conoscere lo stato di salute del lavoratore e valutare la necessità di sottoporre quest’ultimo a particolari accertamenti e analisi diagnostiche, ivi inclusa, nell’attuale stato di emergenza, la proposta e l’effettuazione di test sierologici.

Tale ultima precisazione è stata poi rimarcata ufficialmente nelle FAQ sul sito del Garante, ove si è specificato che: (i) il datore di lavoro potrà richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario; (ii) le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario; (iii) le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami); e (iv) il datore di lavoro potrà trattare esclusivamente i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni stabilite dal medico competente.

In altri termini, è ormai chiaro ed incontrovertibile che l’attuale situazione di emergenza non giustifica in alcun caso eventuali deroghe al rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Il medico competente deve essere il titolare del trattamento e deve fornire la propria informativa al dipendente con riferimento all’esecuzione dei test sierologici e il datore di lavoro non deve conoscerne l’esito. Il datore di lavoro sarà informato solo dal dipendente o per lui dal medico competente qualora sussista un rischio di contagio da COVID-19.

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