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L’AGCM contesta le disposizioni del Decreto Cura Italia sui voucher per i viaggiatori in luogo dei rimborsi legati all’emergenza da Covid-19.

Il 28 maggio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha evidenziato delle criticità rispetto alla disciplina d’emergenza di cui all’articolo 88-bis del decreto legge n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020 (il Decreto Cura Italia), recante norme straordinarie in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul tessuto socio-economico nazionale, il legislatore ha infatti introdotto un regime in deroga rispetto alla normativa europea in materia di contratti per l’acquisto di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici la cui esecuzione sia stata impattata negativamente dall’emergenza epidemiologica. In particolare, in caso di risoluzione di tali contratti, anche da parte del vettore o organizzatore di pacchetti turistici, è prevista la possibilità per i professionisti di emettere un voucher in luogo del rimborso, senza la necessità di un’apposita accettazione da parte dei consumatori coinvolti.

L’Autorità ha riscontrato che le disposizioni contenute nell’articolo 88-bis del Decreto Cura Italia risultano in contrasto non solo con i principi sanciti dalle rilevanti normative europee a tutela dei consumatori, ma anche con le raccomandazioni pubblicate dalla Commissione europea il 13 maggio 2020 con riferimento ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia da COVID-19, dove viene specificata, tra le altre, la possibilità per i professionisti di offrire rimborsi sottoforma di voucher purché ciò non privi i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro.

Nonostante l’AGCM riconosca l’esigenza del legislatore di dover far fronte alla situazione di crisi di liquidità in cui versano molti professionisti del settore turistico, ritiene che lo strumento dei voucher debba essere accompagnato da garanzie e strumenti volti a renderli appetibili per i consumatori, ad esempio riconoscendo a quest’ultimi la possibilità di richiedere il rimborso laddove non intendano usufruire del voucher entro il termine annuale dall’emissione, oppure introducendo forme di garanzia pubbliche che mettano i consumatori al riparo dalle conseguenze negative cui andrebbero incontro in caso di insolvenza dei professionisti emittenti. Ad ogni modo, continua l’Autorità, tali strumenti non possono essere utilizzati in modo tale da negare il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quanto già pagato. Pertanto l’AGCM, nel suo ruolo a tutela dei consumatori, interverrà per assicurare la corretta applicazione della normativa comunitaria, disapplicando la normativa nazionale con essa contrastante.

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