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Secondo la Cassazione, il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti ed operatori di telecomunicazioni è condizione di procedibilità della domanda.

Con la sentenza n. 8241 del 28 aprile 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni tra utenti finali e operatori, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda.

A fronte di ciò, la mancanza di tale adempimento non rappresenta un vizio insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, che comporta la definizione del giudizio con una pronuncia in rito, ma un vizio rilevabile non oltre la prima udienza, in ragione del quale il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo di conciliazione, per poi riassumere il giudizio, restando validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate.

Sebbene l’art. 1 cit. preveda testualmente che “non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale” prima dell’esperimento del tentativo di conciliazione, a parere della Corte una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere il mancato esperimento della procedura obbligatoria di conciliazione in materia di telecomunicazioni una condizione di procedibilità della domanda.

Solo tale interpretazione consente di contemperare le finalità deflattive perseguite mediante le procedure di conciliazione con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione, fugando ogni dubbio di un contrasto della norma con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nonché con il principio di effettività della tutela giurisdizionale previsto dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Pertanto, la parte che avvii un giudizio senza avere preventivamente avviato la procedura di conciliazione obbligatoria, a seguito di eccezione di parte o di rilievo d’ufficio, dovrà avviare la procedura di conciliazione entro i termini assegnati dal giudice per poi riassumere il giudizio. In tal modo, spiega la Corte, si realizza una “felice sintesi” fra l’esigenza di non vanificare la prescrizione dell’obbligo di preventiva conciliazione con quella di evitare diseconomie processuali e di non incidere in misura troppo grave sul diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.

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