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Con comunicato stampa dell’11 aprile 2023, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) ha informato dell’avvio di una consultazione pubblica avente ad oggetto la riforma del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, di cui all’allegato A della delibera 519/15/CONS.

L’obiettivo perseguito con la consultazione pubblica in commento, come si legge nel comunicato stampa, è quello di allineare il regolamento alle novità introdotte nel Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) ad opera del d.lgs. 207/2021 di recepimento della Direttiva UE 2018/1972 recante il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, le nuove previsioni del codice riguardano (i) gli obblighi di informazione da applicare ai contratti; (ii) la previsione di un termine di durata dei contratti pari ad un massimo di 24 mesi; (iii) la possibilità di proroga dei contratti; (iv) la rateizzazione di servizi e apparecchiature terminali; (v) la modifica delle condizioni contrattuali (c.d. “ius variandi”); (vi) i diritti degli utenti in caso di divergenza tra le prestazioni dei servizi rispetto a quanto dedotto in contratto; (vii) il diritto di recesso; (viii) la cessazione del rapporto contrattuale e (ix) le informazioni contrattuali sulle procedure di migrazione e portabilità del numero.

Al fine di conformare il regolamento al nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, la proposta di provvedimento sottoposta a consultazione pubblica dall’AGCom, tra l’altro:

  • prevede che l’operatore dovrà indicare nella proposta contrattuale i termini entro cui, a seguito della conclusione del contratto, verrà avviata la procedura per l’attivazione dei servizi voce e Internet;
  • prevede che nel contratto dovranno essere indicati gli indennizzi spettanti agli utenti per il caso in cui non vengano rispettati gli obblighi in materia di migrazione e portabilità del numero da parte del fornitore;
  • si applica anche alle offerte che comprendono uno o più servizi di comunicazione elettronica e apparecchiature terminali nella stessa proposta contrattuale.

Come si legge nel comunicato stampa, una specifica sezione del nuovo regolamento è dedicata all’adeguamento del canone sulla base dell’indice dei prezzi al consumo. Con riferimento ai contratti che attualmente non prevedono un meccanismo di indicizzazione, l’utente dovrà espressamente accettare una proposta di modifica del contratto che preveda un meccanismo di adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo.

Per effetto della previsione del meccanismo di indicizzazione nel contratto, l’operatore, dopo almeno un anno dall’adesione dell’utente, potrà modificare le tariffe previste nel contratto solo in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuale dei prezzi al consumo.

L‘entità della modifica del canone dovrà essere pubblicizzata dall’operatore sul proprio sito web due mesi prima dell’entrata in vigore della stessa nonché su un supporto durevole (quale, ad esempio, un avviso sulla fattura emessa periodicamente) da fornire al consumatore almeno un mese prima.

Interessante evidenziare che, come si legge nel comunicato stampa, la presenza di eventuali clausole di indicizzazione dovrà essere indicata nella descrizione delle offerte commerciali, insieme alle condizioni economiche di base, nella sintesi contrattuale e, in ogni caso, dovrà essere posta in evidenza su tutti i canali di comunicazione utilizzati dall’operatore.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche introduce notevoli modifiche al settore”.

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