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Una recente sentenza del Tribunale di Firenze si è pronunciata in tema di esercizio del diritto di cronaca e di tutela del diritto sulle immagini, affermando che l’esercizio del diritto di cronaca non implica sempre, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione dell’immagine delle persone coinvolte.

La liceità della pubblicazione dell’immagine delle persone coinvolte, infatti, è subordinata, oltre che al rispetto della normativa in materia, alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei soggetti di cui si parla, nell’ottica della essenzialità della divulgazione ai fini della completezza e correttezza dell’informazione fornita.

Nel caso di specie, un soggetto ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, in proprio favore, di una società proprietaria di un noto quotidiano per aver illecitamente pubblicato una sua fotografia, dove era ritratto frontalmente, e dunque perfettamente riconoscibile, affacciato al balcone della propria abitazione.

Tale scatto, realizzato da un’allieva di una scuola di fotografia anch’essa convenuta nel presente giudizio, era stato pubblicato a corredo di un articolo intitolato “Toscana, ai balconi in pigiama, con la spesa, con la sigaretta”, facente parte di un progetto volto a fornire uno spaccato della vita degli individui durante il lockdown. L’attore ha adito l’autorità giudiziaria ritenendo che tale pubblicazione costituisse una violazione del proprio diritto alla privacy, all’immagine, nonché al rispetto della vita privata. Inoltre, ha affermato di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione all’utilizzo della propria immagine.

Le convenute, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, hanno rilevato in primo luogo la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti che interessavano i cittadini durante il periodo del lockdown, sia dal punto di vista culturale e artistico, che sociologico e storico. In particolare, esse hanno evidenziato il carattere spiccatamente documentaristico della fotografia in questione, ritenendo che il soggetto in essa raffigurato non fosse riconoscibile ed equiparando il terrazzo ivi ritratto, prospicente la pubblica via, ad un qualsiasi “spazio pubblico”. Sulla base di tali motivi, hanno contestato l’esistenza di qualsiasi danno in capo all’attore. Quanto alla richiesta di autorizzazioni e/o liberatorie, il gruppo editoriale convenuto ha riferito di aver effettuato tutte le verifiche del caso e di aver ricevuto il consenso dell’interessato.

Entrando nel merito della questione, il Tribunale di Firenze si è in primo luogo soffermato sulla natura del diritto all’immagine, ricordando che esso rientra tra i diritti personalissimi e inalienabili costituzionalmente riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione. L’immagine, secondo quanto statuito dal Tribunale, costituisce una delle proiezioni esteriori più rilevanti della personalità del soggetto, in quanto espressione dell’identità e della personalità del singolo individuo, consentendone l’individuazione e contraddistinguendolo dagli altri soggetti.

Oltre ad avere fondamento costituzionale, il diritto all’immagine è tutelato ex articolo 10 del Codice civile, ai sensi del quale in caso di abusiva esposizione o pubblicazione dell’immagine al di fuori dei casi consentiti dalla legge o laddove ricorra un pregiudizio al decoro o alla reputazione, l’interessato ha la facoltà di adire l’autorità giudiziaria per chiedere la cessazione dell’abuso, oltre che il risarcimento dei danni patiti. Inoltre, la pubblicazione dell’immagine dell’interessato in assenza del suo consenso è lecita soltanto quando risponde alle esigenze di pubblica informazione.

Tale disposizione codicistica deve essere letta in correlazione con gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941). L’articolo 96 LdA prescrive la necessità del consenso della persona ritratta, mentre l’articolo 97 LdA precisa che tale consenso non occorre quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto o da altre circostanze tassativamente indicate, quali ad esempio l’esistenza di scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, accadimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.

Per quanto concerne l’esercizio del diritto di cronaca, il Tribunale di Firenze ha ricordato che la liceità della pubblicazione dell’immagine delle persone interessate è subordinata, oltre che al rispetto della normativa di cui sopra e del codice deontologico dei giornalisti, alla necessità di verificare in concreto la sussistenza di uno specifico e autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei soggetti di cui si parla. Da ciò discende che, salve le ipotesi eccezionali e tassative di cui al citato articolo 97 LdA, la divulgazione dell’immagine in assenza di prestazione di consenso del soggetto interessato, determina una ingiusta lesione del diritto tutelato ed obbliga al risarcimento del danno, a prescindere dall’eventuale concomitante lesione di altri diritti spesso connessi, quali quelli all’onore, alla reputazione e al decoro.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Firenze ha ritenuto integrati gli estremi dell’abuso dell’immagine dell’attore da parte delle convenute, dal momento che la pubblicazione della fotografia in questione era stata realizzata e pubblicata senza il consenso dell’avente diritto. Inoltre, il Tribunale ha affermato che essendo il balcone ritratto parte integrante di un’abitazione privata, esso rientra nella nozione di luogo di privata dimora.

Infine, il Tribunale ha concluso ritenendo che le esimenti di cui all’articolo 97 LdA sono da interpretare in senso restrittivo e che nel caso in questione non sussiste alcun interesse pubblico all’informazione né alcuna finalità sociale e/o culturale dell’immagine riprodotta a corredo dell’articolo pubblicato.

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