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Il riconoscimento facciale è una tecnologia che consente di identificare o autenticare una persona fisica a partire da una sua immagine digitale del viso. In particolare, i dati trattati consistono in dati biometrici, vale a dire, dati personali che rivelano caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali uniche di un individuo.

In particolare, uno dei campi in cui è maggiormente utilizzata questa tecnologia, è quella dei controlli aeroportuali. Il riconoscimento facciale negli aeroporti è in rapida espansione, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, con lo scopo di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la comodità dei viaggi aerei. Tuttavia, questa tecnologia presenta anche dei rischi significativi per la privacy e i diritti fondamentali dei passeggeri, che richiedono una regolamentazione adeguata e una valutazione di impatto.

Come funziona il riconoscimento facciale negli aeroporti

Il riconoscimento facciale negli aeroporti può essere utilizzato in diverse fasi del percorso dei passeggeri, come il check-in, il deposito bagagli, il controllo di sicurezza, l’imbarco, l’immigrazione e la dogana. Il processo si basa su tre passaggi principali:

  1. Acquisizione: una telecamera o un dispositivo mobile cattura l’immagine del viso del passeggero, che viene poi convertita in un formato digitale.
  2. Confronto: il sistema confronta l’immagine acquisita con una o più immagini di riferimento, che possono provenire da una banca dati governativa, da un documento d’identità, da una prenotazione aerea o da un’applicazione volontaria del passeggero.
  3. Decisione: il sistema restituisce un risultato, che può essere una conferma o un rifiuto dell’identità o dell’autenticazione del passeggero, oppure una richiesta di ulteriori verifiche manuali.

Quali sono le norme applicabili al riconoscimento facciale negli aeroporti in UE?

Il riconoscimento facciale negli aeroporti implica il trattamento di dati biometrici, che sono considerati dati sensibili o categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del GDPR. Questo significa che il loro trattamento è in linea di principio vietato, salvo che ricorrano alcune eccezioni, tra cui:

  • il consenso esplicito del passeggero, che deve essere libero, informato, specifico e revocabile;
  • il rispetto di obblighi legali in materia di diritto del lavoro e di sicurezza sociale;
  • la tutela degli interessi vitali del passeggero o di un’altra persona fisica;
  • l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  • motivi di interesse pubblico rilevante, previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, a condizione che siano proporzionati e rispettino l’essenza del diritto alla protezione dei dati.

Inoltre, il trattamento di dati biometrici per il riconoscimento facciale negli aeroporti deve rispettare i principi generali del GDPR, tra cui la liceità, la trasparenza, la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati, l’esattezza, la limitazione della conservazione, l’integrità e la riservatezza. Il trattamento deve anche essere sottoposto a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, che tenga conto dei rischi per i diritti e le libertà dei passeggeri e delle misure adottate per mitigarli. Infine, il trattamento deve garantire i diritti degli interessati, tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati.

Quali sono le opportunità e le sfide del riconoscimento facciale negli aeroporti

Il riconoscimento facciale negli aeroporti offre delle opportunità per migliorare l’esperienza dei passeggeri, riducendo i tempi di attesa, le code, i controlli manuali e i documenti cartacei. Inoltre, la tecnologia può aumentare la sicurezza, facilitando l’identificazione di soggetti sospetti, ricercati o inadatti al volo. Infine, il riconoscimento facciale può contribuire a una maggiore efficienza e sostenibilità del settore aereo, ottimizzando l’uso delle risorse e riducendo le emissioni di CO2.

Tuttavia, il riconoscimento facciale negli aeroporti presenta anche delle sfide per la protezione dei dati personali, che richiedono una regolamentazione adeguata e una valutazione di impatto. Tra le principali sfide rientrano:

  • la necessità di garantire il consenso libero e informato dei passeggeri, evitando situazioni di coercizione, discriminazione o penalizzazione per chi non accetta il trattamento;
  • la necessità di assicurare la trasparenza e l’informazione dei passeggeri, spiegando chiaramente le finalità, le modalità, i destinatari e i diritti relativi al trattamento;
  • la necessità di limitare le finalità e i dati trattati, evitando usi secondari, accessi non autorizzati o condivisioni illecite dei dati biometrici;
  • la necessità di garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati, prevenendo errori, falsi positivi o negativi, o alterazioni dei dati biometrici;
  • la necessità di limitare la conservazione dei dati, cancellando o anonimizzando i dati biometrici non appena non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti;
  • la necessità di proteggere l’integrità e la riservatezza dei dati, adottando misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire violazioni, furti o perdite dei dati biometrici;
  • la necessità di rispettare i diritti degli interessati, consentendo loro di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi e portare i propri dati biometrici;
  • la necessità di garantire la conformità alle norme nazionali e internazionali, armonizzando le diverse legislazioni e cooperando con le autorità competenti.

Conclusioni

Il riconoscimento facciale negli aeroporti è una tecnologia in rapida espansione, che offre delle opportunità per migliorare l’esperienza, la sicurezza e l’efficienza dei viaggi aerei. Tuttavia, la tecnologia presenta anche dei rischi significativi per la privacy e i diritti fondamentali dei passeggeri, che richiedono una regolamentazione adeguata e una valutazione di impatto. Il GDPR fornisce un quadro normativo di riferimento per il trattamento di dati biometrici, che devono essere trattati in modo lecito, trasparente, proporzionato e sicuro, nel rispetto dei principi, dei diritti e delle garanzie previsti dal regolamento. Le autorità nazionali e europee, gli operatori aeroportuali e le compagnie aeree, i fornitori di tecnologia e i passeggeri devono collaborare per assicurare un uso responsabile e etico del riconoscimento facciale negli aeroporti, che bilanci le esigenze di innovazione e di protezione dei dati personali, mirando costantemente ad evitare potenziali discriminazioni derivanti dall’utilizzo di questi sistemi.

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