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Il 6 febbraio 2024 la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione sulla promozione normativa della connettività Gigabit (c.d. Gigabit Recommendation).

Contemporaneamente, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta della Commissione di un regolamento recante una disciplina specifica per le infrastrutture Gigabit (c.d. Gigabit Infrastructure Act), come si apprende dal comunicato stampa del Consiglio del 6 febbraio 2024.

Il Gigabit Infrastructure Act e la Gigabit Recommendation fanno parte del c.d. connectivity package, ossia un pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea a febbraio 2023 finalizzate alla promozione di infrastrutture che possano garantire a tutti i cittadini e le imprese nell’UE di disporre di una connettività che consenta la velocità di 1 Gigabit al secondo.

La Gigabit Recommendation fornisce elementi utili per l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2018/1972/UE (che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, recepita in Italia con il d.lgs. n. 207/2021) e mira a promuovere il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica favorendo gli investimenti in reti ad altissima capacità.

In conformità con i principi generali della direttiva 2018/1972/UE, la Raccomandazione persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni normative necessarie per:

  1. promuovere la connettività, l’accesso alle reti ad altissima capacità e il loro utilizzo;
  2. promuovere una concorrenza effettiva;
  3. contribuire allo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
  4. promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione;
  5. accrescere la certezza del diritto e la prevedibilità a livello normativo, tenuto conto degli orizzonti a lungo termine degli investimenti in reti ad altissima capacità.

La Raccomandazione fornisce alle autorità nazionali di regolamentazione (le “Autorità”) orientamenti da seguire nel contesto delle procedure di analisi del mercato e nell’eventuale imposizione di obblighi regolamentari in capo all’operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato sulla base della procedura di analisi (c.d. operatore SMP).

Gli orientamenti riguardano, tra gli altri, i seguenti profili:

  • Segmentazione geografica delle misure correttive. Qualora le condizioni concorrenziali siano insufficienti o non siano abbastanza stabili da permettere di definire mercati geografici separati, le Autorità dovrebbero imporre, ove giustificato, misure correttive differenziate per area geografica all’interno di un determinato mercato geografico.
  • Principio di non discriminazione. La Raccomandazione precisa che il modo “più sicuro” per conseguire l’effettivo rispetto del principio e promuovere la concorrenza è l’applicazione del principio di equivalenza degli input, che garantisce parità di condizioni di accesso tra i rami di attività dell’operatore che detiene l’infrastruttura e i terzi richiedenti l’accesso alla stessa.
  • Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell’operatore SMP. Laddove sia necessario e proporzionato per affrontare i problemi concorrenziali individuati, qualora vi sia capacità disponibile nell’infrastruttura dell’operatore SMP, le Autorità dovrebbero imporre l’accesso alla stessa (a favore di operatori terzi richiedenti).
  • Non imposizione di prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per le reti ad altissima capacità. La Raccomandazione precisa che, al ricorrere di determinate condizioni, le Autorità non dovrebbero imporre o mantenere prezzi regolamentati di accesso all’ingrosso agli input relativi a reti ad altissima capacità nel caso in cui vengano imposti all’operatore SMP obblighi di non discriminazione relativi a tali input.
  • Metodologia raccomandata per la determinazione dei costi. La Raccomandazione fornisce indicazioni per la metodologia che deve essere seguita ai fini della determinazione dei costi funzionale al controllo dei prezzi.
  • Migrazione a reti ad altissima capacità e disattivazione della rete in rame. La Raccomandazione stabilisce le condizioni che devono essere rispettate dall’operatore SMP che annunci l’intenzione di disattivare la propria rete in rame, prevedendo che le Autorità garantiscano, tra l’altro, che sia previsto un idoneo periodo di preavviso (non superiore a due o tre anni) affinché gli operatori alternativi siano informati della disattivazione e che ai richiedenti l’accesso “sia messo a disposizione un prodotto alternativo adeguato di qualità almeno comparabile che consenta l’accesso all’infrastruttura di rete aggiornata”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Consiglio adotta la sua posizione sul Gigabit Infrastructure Act”.

Autori: Massimo D’Andrea e Matilde Losa

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