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L’adozione della normativa italiana in materia di ambush marketing rappresenta un notevole passo in avanti per un settore che dà vita a notevoli controversie.

Con la pubblicazione sulla G.U. della Legge 8 maggio 2020, n. 31, è stato convertito in Legge, con modifiche, il Decreto Legge n. 16/2020. Tale decreto contiene disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP (Association of Tennis Professionals) Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. In particolare, con la legge di conversione viene finalmente disciplinato il fenomeno del cd. “ambush marketing“, espressione utilizzata per identificare quel fenomeno di associazione indebita operata da un brand in relazione ad un evento mediatico. Nello specifico, il Decreto Legge n. 16/2020, oggi convertito in Legge, vieta quelle forme di pubblicità parassitaria e ingannevole, che spesso prendono piede nell’ambito di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, con cui soggetti diversi dagli sponsor ufficiali “si agganciano” in maniera parassitaria all’evento e ne traggono visibilità senza aver pagato alcun corrispettivo agli organizzatori.

La legge di conversione ha apportato alcune modifiche al testo del decreto, ampliandone la portata. Prima della conversione, infatti, il decreto legge presentava la dizione “divieto di pubblicizzazione parassitaria”, successivamente modificato in “divieto di attività parassitarie”, prevedendo così attività ulteriori rispetto alla mera pubblicizzazione. Inoltre, la Legge di conversione ha apportato modifiche anche all’ambito di applicazione della disciplina introdotta dal decreto. Ai sensi dell’art. 11, infatti, i divieti operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi, mentre il decreto prevedeva che il divieto si esaurisse con il novantesimo giorno successi-vo al termine dell’evento.

Resta invece ferma la tutela sanzionatoria prevista dal decreto legge, secondo il quale spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) accertare e reprimere condotte riconducibili al fenomeno dell’ ambush marketing, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative, che variano a seconda dei casi da 100 mila euro a 2,5 milioni di euro. La legge di conversione ha però introdotto che l’AGCM si potrà avvalere del corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d’iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi e provvede altresì al sequestro o alla descrizione, nel corso dell’evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all’articolo 10 del Decreto.

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