Il BEREC ha adottato le linee guida sull’applicazione del Regolamento sull’accesso a un’Internet aperta per fornire orientamenti sull’attuazione dei rispettivi obblighi e garantire un’applicazione coerente dello stesso
Il 16 giugno 2020 il Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) ha adottato le nuove linee guida sull’applicazione del Regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta. Le linee guida giungono all’esito di una consultazione pubblica tenutasi nel 2019.
Le nuove linee guida intendono fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolazione (“ANR”) sull’attuazione dei rispettivi obblighi, con l’obiettivo di garantire un’applicazione coerente del Regolamento 2015/2120 e certezza regolamentare per gli stakeholders.
Tra gli spunti di maggiore interesse forniti dalle linee guida, segnaliamo i seguenti:
- secondo il BEREC, non è necessaria un’autorizzazione ex ante delle pratiche commerciali o di traffic management dei fornitori di servizi di accesso a internet o per l’offerta di servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi;
- la restrizione dell’uso della funzione di tethering è in linea di principio una pratica che limita illegittimamente la libertà dell’utente finale di utilizzare apparecchiature terminali a sua scelta;
- le seguenti pratiche commerciali in linea di principio non dovrebbero essere ritenute limitazioni dei diritti degli utenti finali: (i) fornire un accesso illimitato a internet solo per determinate fasce orarie e senza “discriminazioni” fra applicazioni; (ii) concedere all’utente finale di accedere al servizio clienti per acquisire nuovi pacchetti dati nonostante abbia esaurito il proprio “data-cap”; e (iii) fornire gratuitamente un’applicazione in abbinamento ad un’offerta onerosa di accesso a internet (purché il traffico relativo all’applicazione non sia oggetto di misure di traffic management);
- per valutare se una pratica commerciale limita i diritti degli utenti finali, va considerato, fra l’altro, che in linea di principio: (i) la previsione di prezzi diversi per il consumo dei dati, a seconda dell’applicazione utilizzata, è in grado di limitare l’esercizio dei diritti degli utenti; (ii) le pratiche di zero-rating limitano tanto più i diritti degli utenti finali quanto più basso sia il “data-cap” previsto per le applicazioni non zero-rated; e (iii) l’implementazione da parte degli operatori di programmi di zero-rating “aperti” (ossia, che rendano zero-rated tutti i contenuti e le applicazioni che presentino determinate caratteristiche tecniche) hanno una minore probabilità di limitare i diritti degli utenti;
- per accertare l’illegittimità di una misura di traffic management, è sufficiente che le ANR dimostrino che eventuali discriminazioni non siano basate su ragioni tecniche obiettive;
- l’adozione di misure eccezionali di traffic management nel momento in cui siano identificati rischi per la sicurezza della rete, dei relativi servizi e delle apparecchiature terminali nel corso di meccanismi di monitoraggio in background che abbiano però natura continuativa, in linea di principio, non si pone in contrasto con il principio secondo cui le misure eccezionali di traffic management devono essere adottate solo “per il tempo strettamente necessario”;
- la limitazione della qualità dei servizi di accesso a Internet dovuta a necessità tecniche connesse alla contestuale fornitura di servizi ottimizzati diversi dall’accesso a Internet in linea di principio non dà luogo a una violazione dell’art. 3(5) del Regolamento, purché l’utente finale ne sia preventivamente informato e possa ottenere la velocità concordata contrattualmente per ulteriori servizi di accesso ad Internet sottoscritti; e
- le ANR in linea di principio possono porre ai fornitori di servizi di accesso a Internet obblighi e condizioni nelle modalità di determinazione delle specifiche sulla velocità dell’accesso a Internet.