Il Tribunale UE ha annullato la decisione resa dalla Commissione di ricorso dell’EUIPO in merito alla validità del marchio a scacchiera di Louis Vuitton
Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente annullato la decisione resa dalla Commissione di ricorso dell’EUIPO in merito alla validità del marchio a scacchiera beige e blu (cd. “Damier Azur”) di una nota casa di moda. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la valutazione fatta dalla Commissione di ricorso fosse incompleta e non tenesse in debita considerazione tutti gli elementi necessari al fine di verificare se il marchio avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso.
In particolare, nel 2015, era stata depositata una domanda di nullità del marchio UE “Damier Azur” (costituito dalla classica scacchiera damier nei colori beige e blu e registrato nel 2009). Nel corso del primo grado il marchio era stato ritenuto nullo, e tale decisione era stata confermata dalla Commissione di Ricorso nel novembre 2018. La maison ha presentato ricorso di fronte al Tribunale dell’Unione Europea, sostenendo che la Commissione di ricorso aveva effettuato una “valutazione errata … del carattere distintivo intrinseco del marchio“. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la Commissione aveva valutato erroneamente anche il carattere distintivo acquisito dal marchio attraverso l’uso e che le prove fornite – fondamentali, dal momento che spetta a chi ha presentato domanda di nullità fornire prove che mettano in discussione la validità del marchio – erano scarse e prive di valore probatorio.
Il Tribunale, con decisione del 10 giugno, ha concluso che il marchio esaminato non presenta un carattere distintivo intrinseco, ossia non è un indicatore intrinsecamente distintivo della maison, in quanto è un pattern figurativo basico e comunemente diffuso. Sul punto, pertanto, viene confermata la decisione della Commissione, con la precisazione che è lecito basare una decisione, oltre che sulle prove presentate dal ricorrente, anche su fatti largamente noti al pubblico (tra cui il fatto che un pattern come quello del marchi in oggetto è largamente utilizzato nel settore di riferimento). Tuttavia, il Tribunale ha affermato che la Commissione di ricorso ha errato nell’esaminare solo parzialmente le prove fornite per dimostrare che il marchio, pur non essendo distintivo ab origine, nel tempo ha acquisito carattere distintivo nell’Unione. La Commissione, infatti, ha tenuto in considerazione le prove fornite solo rispetto ad alcuniStati Membri, ignorandone altri. Per tale ragione, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione.
A questo punto, l’EUIPO potrebbe impugnare la decisione presso la Corte di Giustizia. In caso contrario, la questione tornerà EUIPO per un ulteriore esame.