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L’AG suggerisce che le piattaforme non sono direttamente responsabili della pubblicazione online di opere protette da copyright.

Secondo le conclusioni dell’avvocato generale, Henrik Saugmandsgaard Øe, i gestori di piattaforme online non sono direttamente responsabili della pubblicazione online illegale di opere protette dal diritto d’autore da parte degli utenti.

La direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale introduce, per gli operatori di piattaforme online, un nuovo regime di responsabilità specifico per le opere caricate illegalmente dagli utenti di tali piattaforme. Tale direttiva, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 7 giugno 2021, impone, in particolare, a tali operatori di ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, per le opere caricate dagli utenti delle loro piattaforme.

Tale direttiva non è tuttavia applicabile ai casi su cui dovrà decidere la CGUE. Quest’ultima è pertanto invitata a verificare la responsabilità degli operatori in virtù delle direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48.

La causa in esame riguarda due contenziosi sollevati dal produttore musicale, Frank Peterson, nei confronti di YouTube e dal gruppo editoriale Elsevier contro Cyando. Il Bundesgerichtshof (la Corte federale di giustizia tedesca), adito per questi due casi, aveva sottoposto alla CGUE diverse questioni pregiudiziali.

Nelle conclusioni odierne, l’avvocato generale propone che la CGUE dichiari che gli operatori di piattaforme online “non sono direttamente responsabili per la violazione del diritto esclusivo degli autori di comunicare al pubblico, quando gli utenti delle piattaforme caricano illegalmente opere protette“.

In particolare, secondo l’Avvocato generale, tali operatori non compiono, in linea di principio, un atto di comunicazione al pubblico in casi di questo tipo. Il ruolo svolto da tali operatori è, in linea di principio, quello di un intermediario che mette a disposizione strutture fisiche che consentono agli utenti di effettuare una “comunicazione al pubblico”. Qualsiasi responsabilità “primaria” derivante da tale “comunicazione” è quindi di norma a carico esclusivo di tali utenti.

 

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