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Una prima applicazione del DL Semplificazioni dal TAR di Catania ha comportato l’applicazione del divieto per i comuni di limitare l’installazione delle reti 5G.

Con una recente ordinanza il TAR Sicilia (n. 549/2020) ha sospeso l’ordinanza con cui il Sindaco di Messina – in applicazione del principio europeo di precauzione – aveva posto il divieto “di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati”, ritenendo tale divieto in contrasto con le “Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche” introdotte dal DL Semplificazioni entrato in vigore lo scorso 17 luglio 2020 (d.l. n. 76/2020).

In particolare, il TAR Sicilia ha ritenuto il divieto in contrasto con l’art. 38, comma 6 del DL Semplificazioni, il quale da un lato  prevede che i Comuni italiani possano adottare “un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”, ma dall’altro vieta ai Comuni di “introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia, e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato”.

Nella sua decisione, il TAR Sicilia ha affermato che tale disposizione “recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato”, come per l’appunto quella in esame.

La giurisprudenza richiamata nella decisione del TAR Sicilia ha, infatti, “chiarito che la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente”.

Il TAR Sicilia ha, infine, ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare – ritenendo “evidente” l’esistenza del periculum in mora, in ragione “della natura del servizio di pubblica utilità esercitato” dall’operatore ricorrente – e ha così disposto la sospensione dell’ordinanza del Sindaco di Messina impugnata.

La decisione del TAR Sicilia rappresenta certamente un precedente importante anche per i Comuni che hanno finora bloccato l’installazione di nuove antenne 5G sul proprio territorio.

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