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La presentazione in giudizio di foto protette dal diritto d’autore non è una violazione secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea.

Lo scorso 3 settembre sono state presentate le Conclusioni dell’AG nella causa C 637/19. La domanda di pronuncia pregiudiziale nasce da una controversia tra due privati nel corso di un procedimento civile attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Stoccolma. In particolare, ciascuna delle parti gestisce un sito Internet e nel corso di una precedente controversia dinanzi ai giudici civili, una parte aveva trasmesso, come elemento di prova, una copia di una pagina di testo che includeva una fotografia, tratta dal sito web dell’altra parte.

In particolare, il giudice del rinvio chiede se la divulgazione in giudizio di un’opera protetta dal diritto d’autore costituisca una «comunicazione al pubblico» e/o una «distribuzione al pubblico» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

L’AG ha sostenuto che, sebbene la comunicazione di materiale protetto a terzi che svolgono funzioni amministrative o giudiziarie possa superare «una certa soglia de minimis», dato il numero di persone potenzialmente coinvolte, essa non costituisce, in circostanze normali, «comunicazione al pubblico» o «distribuzione al pubblico» nel senso previsto dalla direttiva 2001/29/CE, proprio perché tali persone sono vincolate dalla natura delle loro funzioni ufficiali. In particolare, esse non avrebbero il diritto di trattare il materiale protetto dal diritto d’autore come se fosse esente da tale protezione.

Pertanto, secondo l’AG, la comunicazione di materiale protetto dal diritto d’autore a un giudice come prova nell’ambito di un procedimento giudiziario non pregiudica, in linea di principio, i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore. La possibilità di presentare materiale protetto da diritto d’autore come prova in un procedimento civile serve, piuttosto, ad assicurare il diritto a una difesa effettiva e  a un giudice imparziale. Infine, l’AG ha chiarito che il mero fatto che tale prova sia considerata un documento pubblico e che il pubblico possa, in linea di principio, ottenere accesso al materiale in questione ai sensi delle norme nazionali sulla libertà di informazione o sulla trasparenza, non implica che esso diventi di pubblico dominio e sia esente dalla protezione del diritto d’autore.

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