L’EUIPO ha dichiarato nullo per malafede il marchio riproducente un’opera di Banksy ritenendolo un tentativo di aggirare la normativa sul diritto d’autore.
Il 14 settembre 2020, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha dichiarato nullo per malafede il marchio figurativo riproducente una delle opere più iconiche di Banksy (il “Lanciatore di fiori”), apparsa in forma di street art sul muro di un garage di Gerusalemme nel 2005. In particolare, il marchio era stato registrato nel 2014 dalla società che gestisce i diritti di proprietà intellettuale di Banksy. La contestazione, in questo caso, verteva sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’unione europea (RMC) e dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), dell’RMC in relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’RMC, secondo cui, in buona sostanza, il marchio deve essere dichiarato nullo quando al momento del deposito della domanda il richiedente ha agito in mala fede.
Nel caso di specie, la società ricorrente evidenziava che il titolare del marchio non aveva mai utilizzato tale segno come marchio e che lo stesso Banksy lo aveva riprodotto solo come opera d’arte. Inoltre, tale graffito era già stato ampiamente fotografato e riprodotto su svariati articoli di merchandising. Tali circostanze dimostrerebbero, secondo la ricorrente, che il marchio era stato registrato al solo scopo di monopolizzare l’immagine del lanciatore di fiori e di aggirare la normativa sul diritto d’autore. Pertanto, il deposito sarebbe stato fatto in malafede.
Il titolare del marchio, invece, ha sostenuto che la società ricorrente non avrebbe presentato prove sufficienti per dimostrare la malafede. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, tali prove non dimostrerebbero che Banksy ha deliberatamente accettato che il pubblico riproducesse liberamente l’opera per scopi diversi da quelli non commerciali. In ogni caso, evidenzia il titolare del marchio, l’eventuale comportamento di Banksy o le sue dichiarazioni non modificherebbero le condizioni di tutela previste dalla legge e non impedirebbero la registrazione.
La Divisione di Annullamento ha ritenuto sussistente la malafede per le ragioni addotte dalla ricorrente ed ha pertanto dichiarato nullo il marchio.
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