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Il Consiglio di Stato invita la CGUE a pronunciarsi sulla legittimità della delibera AGCom n. 121/17/CONS sul rinnovo delle offerte di telefonia e fatturazione.

Con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, lo scorso 24 settembre il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea una serie di questione pregiudiziali relative alla delibera AGCom n. 121/17/CONS, con la quale l’AGCom ha apportato alcune modifiche alla delibera n. 252/16/CONS in tema di trasparenza tariffaria nell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica.

In particolare, con la delibera n. 121/17/CONS l’AGCom ha – tra le altre cose – previsto che per la telefonia fissa, “la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli”; per la telefonia mobile, “la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane”; in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, “prevale la cadenza relativa a quest’ultima”.

I principali operatori di telecomunicazione in Italia avevano impugnato dinnanzi al TAR Lazio la delibera n. 121/17/CONS, contestando, in sintesi, che le misure regolatorie assunte dall’Autorità: (i) risultavano prive di base giuridica, non sussistendo una norma europea o nazionale attributiva del potere di determinare la cadenza di rinnovo contrattuale e di fatturazione; (ii) risultavano comunque sproporzionate, tenuto conto che il medesimo obiettivo di tutela perseguito dalla delibera avrebbe potuto essere raggiunto mediante modalità meno invasive della libertà di impresa degli operatori; e (iii) determinavano, senza idonea giustificazione, una differente regolamentazione della cadenza dei rinnovi delle offerte e dei periodi di fatturazione con riguardo ai settori della telefonia mobile e fissa, in violazione del principio di non discriminazione, essendo sottoposte a un trattamento giuridico differente fattispecie tra loro analoghe.

Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi proposti dagli operatori di telefonia, i quali hanno dunque impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato le sentenze pronunciate a definizione dei giudizi di primo grado, insistendo per l’invalidità della delibera n. 121/17/CONS, per carenza di potere di regolamentazione, nonché per violazione dei principi di proporzionalità e discriminazione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di rimettere la questione all’interpretazione della Corte di Giustizia europea sollevando alcune questioni pregiudiziali.

Con la prima questione – preliminare e procedurale, che attiene all’interpretazione dell’art. 267 TFUE – il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di chiarire se tale norma imponga al giudice nazionale di ultima istanza di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea rilevante nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea, ma non sia possibile provare in maniera circostanziata che “l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione”.

Il Consiglio di Stato ha poi chiesto alla Corte – ove dovesse ritenere cogente il rinvio pregiudiziale – di pronunciarsi sulle seguenti ulteriori questioni pregiudiziali di merito:

  1. se una norma nazionale che attribuisce all’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche il potere di imporre agli operatori le misure in tema di cadenza di rinnovo delle offerte e delle fatturazione introdotte dalla delibera n. 121/17/CONS sia compatibile con la corretta interpretazione delle norme europee in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE), nonché del quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; e
  2. se l’adozione di misure regolatorie assunte dall’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche volte ad imporre agli operatori le misure in tema di cadenza di rinnovo delle offerte e delle fatturazione introdotte dalla delibera n. 121/17/CONS sia compatibile con la corretta interpretazione ed applicazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e di parità di trattamento, in combinazione con gli artt. 49 e 56 TFUE e con il quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

La pronuncia della Corte di Giustizia potrebbe chiarire in via definitiva i limiti del potere di regolamentazione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità sui rapporti contrattuali tra operatori e utenti, nonché la conformità ai principi del diritto europeo delle misure introdotte con la delibera n. 121/17/CONS.

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