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Il Tribunale di Milano si è pronunciata sul regime di responsabilità dei gestori di servizi di Content Delivery Network e ha stabilito che le attività di tutte le società di servizi che rendono possibile la trasmissione di contenuti pirata,  inclusi i CDN, possono essere bloccate dall’autorità giudiziaria.

Con ordinanza del 5 ottobre 2020, il Tribunale di Milano si è pronunciata circa l’illecita diffusione di contenuti online, stabilendo che può essere bloccata la trasmissione di contenuti pirata su Internet anche da parte di gestori di servizi di Content Delivery Network (CDN), a cui quindi si estende il regime di responsabilità già previsto nelle precedenti decisioni per gli altri Internet Service Provider.

La decisione, avente ad oggetto quattro siti vetrina, accessibili da diversi indirizzi, che trasmettevano le partite del campionato di calcio di Serie A, ha confermato un provvedimento cautelare reso inaudita altera parte nel settembre 2019, con il quale il Tribunale ordinava ad alcuni provider coinvolti nella trasmissione di tali contenuti la cessazione immediata della fornitura dei servizi informatici che ne permettevano la diffusione.

In passato, il Tribunale di Milano si era già trovato ad affrontare casi simili, ma i comandi cautelari si erano limitati ad intimare la cessazione immediata della fornitura dei servizi agli hosting provider (soggetti che forniscono un accesso alla rete di comunicazione), ai cd. mere conduit (prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio) e ai caching provider (prestatori di servizi di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea). Nel caso in esame, il Tribunale ha esteso l’ordine anche ai CDN i cui servizi, nati con lo scopo di migliorare le performance dei siti, distribuendo le informazioni in vari server, vengono spesso sfruttati dalla pirateria online per mascherare l’identità delle piattaforme su cui opera.

Il Tribunale di Milano ha nell’occasione affermato che il servizio prestato dal provider, consentendo ai dati illecitamente trasmessi di transitare lungo la rete Internet tramite il servizio CDN senza essere in alcun modo memorizzati, configura comunque una condotta che contribuisce – anche mediante l’attività di conservazione temporanea di dati statici – a permettere l’illecito.

Sul tem è possibile leggere l’articolo “L’Autorità Garante per le Comunicazioni si pronuncia con riferimento alle violazioni del diritto d’autore compiute sui canali Telegram”.

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