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Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la responsabilità dell’amministratore di una società per la violazione dei diritti d’autore su un software aziendale installato senza la licenza d’uso.

Lo scorso 12 ottobre 2020 il Tribunale di Venezia ha condannato per violazione dei diritti d’autore sul software una società operativa nel settore della progettazione e il suo amministratore.

Inizialmente, l’attrice aveva domandato in via cautelare la descrizione inaudita altera parte dei pc aziendali utilizzati dai dipendenti della società. Ad esito della descrizione era emersa la presenza di varie copie di software prive di regolare licenza. Nel successivo giudizio di merito l’attrice aveva chiesto l’accertamento definitivo della violazione e la condanna della società e dell’amministratore al risarcimento dei danni. Quest’ultimo, infatti, secondo la prospettazione dell’attrice, sarebbe stato personalmente responsabile ai sensi degli artt. 2395 (Azione individuale del socio e del terzo) e 2476 c.c. (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci).

Il Tribunale ha riconosciuto sussistente anche la responsabilità personale dell’amministratore, rigettando l’eccezione secondo cui l’amministratore non era a conoscenza della presenza dei software nei pc aziendali, e ciò per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, le ridotte dimensioni dell’azienda garantivano un certo potere di controllo in capo all’amministratore. In secondo luogo, la natura delle attività svolte dall’azienda, ossia attività di progettazione che richiedono l’utilizzo di software di disegno, come quelli illecitamente utilizzati, rendeva poco credibile l’ inconsapevolezza dell’amministratore circa l’utilizzo dei software contestati. Peraltro, il Tribunale ha precisato che la responsabilità dell’amministratore sussisterebbe anche ove non fosse dimostrabile la sua consapevolezza, in quanto il danno diretto nei confronti delle società titolari dei diritti sui software scaturirebbe anche da una condotta omissiva, ossia il mancato controllo delle licenze dei software utilizzati dai dipendenti e la mancata adozione di misure tecniche idonee ad impedire l’installazione di software privi di licenza.

Il Tribunale ha condannato la società e l’amministratore non solo per i danni patrimoniali causati all’attrice, ma anche per quelli non patrimoniali, liquidati in misura pari al danno patrimoniale, in considerazione della rilevanza anche penale delle condotte oggetto del giudizio.

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