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Il 6 ottobre 2020 il Ministero della Salute ha esonerato i preservativi dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione a fini pubblicitari.

Lo scorso 14 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che esclude i profilattici dall’obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale a fini pubblicitari, firmato dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri il 6 ottobre 2020. A decorrere dal 29 novembre (15 giorni dalla pubblicazione), produttori e distributori di preservativi potranno promuovere i propri prodotti presso il pubblico senza attendere il preventivo nulla osta del Ministero.

I preservativi ricadono nella categoria dei dispositivi medici e, come tali, in Italia sono soggetti alla disciplina del d.lgs. 46/1997. Tale decreto consente la pubblicità al pubblico solo dei dispositivi non soggetti a prescrizione medica e il cui uso non richiede l’assistenza di un professionista sanitario, quali i preservativi. Ove consentita, la pubblicità al pubblico richiede la previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute (art. 21 del decreto 46/1997). Eccezionalmente, il comma 2ter della norma consente, tramite apposito decreto ministeriale, di identificare le tipologie di dispositivi non soggette all’obbligo della preventiva autorizzazione.

Con il decreto del 6 ottobre 2020 il Ministero della Salute ha esonerato la pubblicità dei preservativi dal preventivo vaglio ministeriale, in attuazione della facoltà concessa dal predetto comma 2ter. Tale decisione si fonda sulla considerazione che la migliore strategia per prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili passa attraverso una adeguata informazione sugli strumenti necessari per ridurre il rischio di contagio, tra cui i profilattici. La modifica della disciplina sulla pubblicità dei profilattici dovrebbe pertanto costituire un elemento a supporto delle azioni promosse in materia dalle istituzioni, utile altresì ad allineare la posizione dell’Italia sul tema a quella degli altri paesi dell’UE.

In ogni caso, con il nuovo decreto resta fermo il ruolo di controllo e supervisione del Ministero della Salute che potrà ordinare la cessazione immediata della pubblicità ovvero ordinare al trasgressore di diffondere a proprie spese un comunicato di rettifica e precisazione, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero, nel caso in cui le informazioni diffuse pongano rischi per la salute dei consumatori. Inoltre, il fabbricante e il distributore avranno la facoltà di continuare ad avvalersi della procedura di autorizzazione di cui all’art. 21 del decreto, ove lo ritengano opportuno.

Il testo del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2020 è disponibile al seguente link.

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