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Secondo la Cassazione, il giudice penale è competente in materia di ricettazione e detenzione di prodotti con marchi contraffatti.

La Corte di Cassazione penale si è recentemente pronunciata in materia di ricettazione e detenzione finalizzata alla vendita di prodotti industriali recanti marchi e segni distintivi contraffatti (si trattava, nel caso di specie, di fogli di tessuto stampato recanti la zigrinatura ed il motivo a scacchiera impiegati da una nota casa di moda, già registrati nell’Unione Europea.

La decisione ha dato alla Corte l’occasione per ribadire che spetta al giudice penale il compito di decidere – in via incidentale – sulla validità o meno di un marchio o di un modello, registrato sia in sede comunitaria che nazionale, quando la questione assume rilevanza ai fini della decisione. Sul punto, la Corte ha precisato che nel caso in esame i marchi figurativi a scacchiera erano regolarmente registrati alla data di perfezionamento delle fattispecie contestate e lo sono tuttora e che il giudice del merito ha adeguatamente accertato la contraffazione sulla base delle evidenze processuali (sequestro presso i locali aziendali dei fogli stampati recanti il disegno zigrinato oggetto di privativa; disegno, colori e trama che hanno la funzione di rendere il capo differente da qualsiasi altro, così identificandolo con un prodotto conosciuto al grande pubblico).

Inoltre, la Corte ha ribadito che a nulla rileva che i motivi geometrici non recassero sigle o altro elemento denominativo, in quanto ciò che la fattispecie tutela è la originalità del prodotto registrato, la cui capacità distintiva è stata confermata da dichiarazioni di tecnici e da elementi pubblicitari che ne testimoniano la diffusione.

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