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La trasmissione di copia di un’opera protetta come prova in un processo non è “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva Copyright.

Lo scorso 28 ottobre, nella causa C-637/19, la Corte di Giustizia europea ha affrontato un caso tra privati in Svezia, in cui uno dei due aveva presentato come prova nel processo una copia elettronica di una pagina web contenente testo e fotografie. Il titolare del diritto d’autore su tali contenuti – il soggetto convenuto nel procedimento – aveva poi fatto a sua volta causa all’altro per violazione di copyright in quanto, sosteneva, presentando tale prova un numero vasto ed imprecisato di persone avrebbe potuto accedere gratuitamente a tali opere protette e ciò avrebbe configurato una “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva 2019/790 (“Direttiva Copyright”).

La CGEU ha però sottolineato come tale prova fosse in realtà diretta ad un gruppo ristretto di persone – ovvero quelle coinvolte nel procedimento nello svolgimento delle proprie funzioni pubbliche – e che tale comunicazione non era diretta al pubblico in generale. La Corte di Giustizia europea ha perciò stabilito che la presentazione come prova di un’opera protetta da diritto d’autore nel corso di un procedimento civile non può rientrare nella definizione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva Copyright e che, perciò, non costituisce violazione di copyright. Nella stessa direzione l’opinione dell’Avvocato Generale, il quale afferma che presentare una prova di questo tipo in un procedimento non implica che essa diverrebbe di pubblico dominio.

Nel giungere a tale conclusione, la CGEU ha evidenziato che mantenere un bilanciamento tra gli interessi dei titolari del diritto d’autore e quelli degli utenti, così quelli di interesse pubblico richiede che vengano soppesati i diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte: nello specifico, i diritti di proprietà intellettuale e il diritto ad ottenere un rimedio giudiziale efficace, entrambi garantiti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Di conseguenza, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che il diritto ad ottenere un rimedio giudiziale efficace verrebbe gravemente compromesso se un titolare di diritto d’autore potesse impedire la divulgazione di prove nel procedimento semplicemente per il fatto che tali prove riguardino opere protette da copyright. Per questi motivi, interpretare il concetto di “comunicazione al pubblico” non estendendo la protezione alla trasmissione di copie elettroniche di opere protette da copyright usate prove in procedimento giudiziale tra individui è giustificato dal punto di vista dei diritti fondamentali e non distorce l’equo bilanciamento dei diritti.

Tale decisione si rivelerà certamente un precedente di primaria importanza nell’interpretazione della Direttiva Copyright e occorrerà valutare come sarà applicato dai tribunali nazionali.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Via libera del Senato alla legge di delegazione europea per il recepimento della Direttiva Copyright”.

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