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La Corte di Giustizia (CGUE) ha stabilito che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi. La Corte ha però precisato che tale divieto può essere giustificato da un obiettivo di tutela della salute pubblica, ma non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento.

La causa traeva origine da un procedimento penale avviato in Francia contro gli amministratori di una società che commercializzava e distribuiva una sigaretta elettronica all’olio di cannabidiolo (CBD), una molecola presente nella canapa (o Cannabis sativa) e appartenente alla famiglia dei cannabinoidi. Nel caso di specie, il CBD era prodotto in Repubblica ceca a partire da piante di canapa coltivate legalmente e utilizzate nella loro interezza, foglie e fiori compresi. Esso veniva poi importato in Francia per esservi confezionato in cartucce per sigarette elettroniche. Il Tribunale penale di Marsiglia aveva condannato detti amministratori in quanto, secondo la legge francese, soltanto le fibre e i semi della canapa possono essere utilizzati a fini commerciali. In secondo grado, il giudice si interrogava sulla conformità al diritto dell’Unione della normativa francese, che vieta la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza.

La questione è stata quindi sottoposta alla Corte di Giustizia europea (causa C-663/18). Quest’ultima, ha chiarito che nel caso di specie sono applicabili le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione (articoli 34 e 36 TFUE), poiché il CBD non può essere considerato come uno “stupefacente”. Da un lato, infatti, il CBD non è menzionato nella Convenzione ONU sulle sostanze psicotrope e, dall’altro, classificarlo come stupefacente in virtù della Convenzione unica ONU sugli stupefacenti sarebbe contrario alla ratio della stessa, ossia la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo. La Corte sottolinea infatti che, in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il CBD non ha effetti psicotropi né effetti nocivi per la salute umana (a differenza del THC).

Inoltre, la CGUE dichiara che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci ostano a una normativa come quella francese che limita la commercializzazione del cannabidiolo legalmente prodotto in un altro Stato Membro. Infatti, il divieto di commercializzazione del CBD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietata dall’articolo 34 TFUE. La Corte precisa, tuttavia, che una normativa siffatta può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’articolo 36 TFUE, quale l’obiettivo di tutela della salute pubblica invocato dalla Francia, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo suddetto e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Tale valutazione spetta al giudice nazionale, che è tenuto a valutare i dati scientifici disponibili al fine di assicurarsi che l’asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche.

Inoltre, si noti che poche settimane dopo la decisione della Corte, l’ONU ha eliminato la cannabis terapeutica dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti (la tabella delle sostanze ritenute più pericolose, come eroina e cocaina), riconoscendone gli impieghi terapeutici.

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